Cassazione Civile, Ordinanza n. 30261/2021 del 27/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento e di due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2007 e 2008, emessi per omessa dichiarazione di canoni di locazione di immobili. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di notifica dei due avvisi presupposti al preavviso di fermo ricevuto nel luglio 2014. La Commissione tributaria regionale, in riforma, ha invece ritenuto correttamente notificati entrambi gli avvisi, valorizzando la firma dell'agente notificatore, la presenza sull'originale dell'avviso n. 303 della persona delegata dal Direttore e del timbro dell'Ufficio, e ha ritenuto irrilevante il mancato invio dell'avviso bonario ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto un solo motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, eccezione fondata sulla dedotta violazione del principio di autosufficienza del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della questione non espressamente esaminata, richiamando precedente giurisprudenza di legittimità. Nel caso concreto, la CTR, avendo esaminato nel merito i motivi di appello dell'Ufficio, ha implicitamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Il ricorso è quindi stato respinto; le spese sono state poste a carico del ricorrente e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia non ricorre se la decisione impugnata contiene una statuizione implicita di rigetto della questione dedotta, desumibile dall'esame nel merito della controversia.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato formalmente prospettato come vizio processuale denunciabile in cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 41-bis d.P.R. 600/1973
Il mancato invio dell'avviso bonario è stato ritenuto irrilevante dalla CTR ai fini della validità della pretesa, secondo quanto riportato nell'ordinanza.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
È richiamato come base del parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice, pur non trattando espressamente un'eccezione processuale, decide la causa nel merito in modo incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione stessa, realizzando così un rigetto implicito.
- La statuizione implicita di rigetto è desumibile dal fatto che il giudice d'appello abbia esaminato e deciso i motivi di gravame nel merito, presupponendo così la ritualità dell'impugnazione.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando la decisione resa assorba logicamente il punto non esaminato espressamente.
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