Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4353/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L'OTTEMPERANZA Al giudicato formatosi sulla sentenza numero 1499/2025,emessa in data 26 Giugno 2025 dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio di 500 euro annui previsto per la carta elettronica del docente, relativamente all'anno scolastico 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 27 giugno 2025, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 9 gennaio 2026. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute con gli accessori di legge, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza proposta per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha verificato il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento, il giudice ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine previsto dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, non potendo trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di adottare gli atti contabili e amministrativi necessari al pagamento, inclusa l'eventuale allocazione della somma in bilancio. Il TAR ha chiarito che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente di utilizzare il giudizio di ottemperanza per ottenere dalla pubblica amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'adempimento del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell'amministrazione di conformarsi alla decisione.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può imporle l'esecuzione esatta e integrale entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine fissato dal giudice per la fruizione di un beneficio è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • L'amministrazione non può giustificare la mancata esecuzione del giudicato invocando l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta non comporta automaticamente l'applicazione di un'astreinte, la cui imposizione richiede una valutazione di equità riferita alle concrete circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.