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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/38

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/38 della Commissione del 12 gennaio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza gli elenchi dell'UE relativi alle zone del Regno Unito da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La modifica deriva dalla comparsa di diversi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in varie località dell'Inghilterra, che hanno determinato l'istituzione di zone di controllo di 10 km. Conseguentemente, le zone interessate vengono inserite negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 con effetti restrittivi per le partite provenienti da tali aree.

Modifica degli elenchi delle zone del Regno Unito autorizzate all'ingresso nell'Unione per partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica all'ingresso nell'Unione da parte del Regno Unito di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, limitatamente alle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Riguarda in particolare le zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie britanniche in conseguenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità localizzati in Inghilterra. Non disciplina in generale tutti i prodotti di origine animale, ma solo le categorie espressamente indicate negli allegati modificati; l'effetto è immediato dalla pubblicazione e si applica in tutti gli Stati membri.

Modifica degli elenchi di ingresso per pollame e carni fresche dal Regno Unito

Il regolamento interviene in via urgente sul regime UE di autorizzazione all'ingresso di determinate partite di origine animale provenienti dal Regno Unito. La finalità è adeguare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame registrati in Inghilterra nel dicembre 2021.

Quadro normativo di riferimento

La Commissione agisce nel contesto del regolamento (UE) 2016/429, che prevede che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale possano entrare nell'Unione solo se provenienti da paesi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi pertinenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le condizioni sanitarie di ingresso, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene le liste operative delle origini autorizzate.

Ragioni dell'intervento

Dai considerando emerge che il Regno Unito ha notificato alla Commissione numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati tra il 10 e il 23 dicembre 2021 mediante RT-PCR, in località diverse dell'Inghilterra. Le autorità veterinarie britanniche hanno istituito zone di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno applicato una politica di abbattimento totale per contenere la diffusione della malattia. Sulla base delle informazioni epidemiologiche trasmesse, la Commissione conclude che non deve essere più autorizzato l'ingresso nell'Unione dalle zone soggette a restrizioni.

Modifiche all'allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

L'allegato V del regolamento 2021/404 viene aggiornato inserendo, nella voce relativa al Regno Unito, le zone GB-2.61 fino a GB-2.75 dopo la zona GB-2.60. Tali zone riguardano diverse categorie di partite di pollame e di materiale germinale, in particolare:

  • pollame riproduttore e pollame da reddito, diverso dai ratiti;
  • ratiti riproduttori e ratiti da reddito;
  • pollame destinato alla macellazione e ratiti destinati alla macellazione;
  • pulcini di un giorno, compresi quelli di ratiti;
  • partite di meno di 20 capi di pollame;
  • uova da cova di pollame e di ratiti.

Per ogni zona è indicata una data di riferimento, compresa tra il 9 e il 22 dicembre 2021, e la delimitazione territoriale è descritta come area circolare con raggio di 10 km, centrata su coordinate WGS84 precise.

Modifiche all'allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L'allegato XIV viene modificato nello stesso modo, con l'inserimento delle zone GB-2.61 fino a GB-2.75 nella voce relativa al Regno Unito. Per tali zone viene vietata o comunque non autorizzata l'origine delle seguenti categorie di prodotti:

  • carni fresche di pollame diverso dai ratiti;
  • carni fresche di ratiti;
  • carni fresche di selvaggina da penna.

Anche in questo caso, le zone sono correlate a specifici focolai e a date di riferimento tra il 9 e il 22 dicembre 2021.

Delimitazione geografica delle zone interessate

L'allegato fornisce una descrizione tecnica delle singole zone tramite coordinate geografiche WGS84 e raggio di 10 km. Tra le località menzionate figurano Aspatria, Alford, Middleton-in-Teesdale, Pocklington, Market Bosworth, Wem, Thirsk e Helsby. La delimitazione puntuale serve a identificare le aree da cui l'ingresso nell'Unione non è più autorizzato per le categorie di partite interessate.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, proprio in ragione dell'urgenza connessa alla situazione epidemiologica. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati sulle autorizzazioni di ingresso disciplinate dagli allegati modificati.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1. Richiama il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l'ingresso nell'Unione di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati.

Motivazione delle restrizioni

La Commissione prende atto di numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nel Regno Unito, confermati tra il 10 e il 23 dicembre 2021 in diverse località dell'Inghilterra. Le autorità britanniche hanno istituito zone di controllo di 10 km e adottato una politica di abbattimento totale. A seguito della valutazione delle informazioni epidemiologiche trasmesse, l'ingresso nell'Unione dalle zone soggette a restrizioni non deve più essere autorizzato.

Modifica dell'allegato V

Nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, relativo al pollame e al materiale germinale di pollame, sono inserite dopo la zona GB-2.60 le nuove zone GB-2.61 a GB-2.75. Per ciascuna zona vengono indicati i relativi tipi di partite interessate, tra cui pollame riproduttore e da reddito, pollame da macellazione, pulcini di un giorno, uova da cova e partite di meno di 20 capi, con date di riferimento comprese tra il 9 e il 22 dicembre 2021.

Modifica dell'allegato XIV

Nell'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna, sono inserite dopo la zona GB-2.60 le nuove zone GB-2.61 a GB-2.75. Per ciascuna zona sono elencate le carni fresche di pollame diverso dai ratiti, le carni fresche di ratiti e le carni fresche di selvaggina da penna, con le rispettive date di riferimento tra il 9 e il 22 dicembre 2021.

Delimitazione geografica delle zone

L'allegato specifica, per ciascuna zona GB-2.61 a GB-2.75, il centro geografico e il raggio di 10 km mediante coordinate WGS84. Le località interessate includono, tra le altre, Aspatria, Alford, Middleton-in-Teesdale, Pocklington, Market Bosworth, Wem, Thirsk e Helsby.

Entrata in vigore e applicazione immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione motiva l'urgenza con l'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalesicurezza alimentareimportazioni da paesi terziprevenzione delle malattie animali

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