Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/37

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/37 della Commissione del 12 gennaio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate specie e categorie di pollame e volatili in cattività e del relativo materiale germinale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il sistema di certificazione veterinaria previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per adeguarlo a modifiche intervenute nei regolamenti delegati sulla sanità animale. In particolare, introduce un nuovo modello per i colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente dopo l’ingresso nell’Unione e adatta i modelli relativi a pollame, uova da cova e volatili in cattività. È inoltre previsto un periodo transitorio per non interrompere gli scambi delle partite già certificate secondo i modelli precedenti.

Modifica i modelli di certificati sanitari e certificati sanitari/ufficiali del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di talune partite di pollame, volatili in cattività e relativo materiale germinale.

Ambito di applicazione

Si applica ai modelli di certificazione previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per: i) i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di pollame e volatili in cattività e del relativo materiale germinale; ii) l’ingresso nell’Unione di uova da cova di pollame e di ratiti, di volatili in cattività e di uova da cova di volatili in cattività. Rileva per gli operatori e le autorità competenti coinvolti nella certificazione sanitaria/ufficiale delle partite interessate. Prevede un regime transitorio per certificati già rilasciati secondo la versione precedente del regolamento, utilizzabili fino al 15 settembre 2022 se emessi entro il 15 giugno 2022.

Modifica dei modelli di certificazione veterinaria per pollame e volatili in cattività

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/37 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per allineare i modelli di certificati sanitari e sanitari/ufficiali alle più recenti modifiche della normativa di base in materia di sanità animale e controlli ufficiali. Il riassetto riguarda in particolare il pollame, le uova da cova e i volatili in cattività, con l’obiettivo di adeguare la certificazione ai nuovi requisiti introdotti dai regolamenti delegati (UE) 2020/688, 2020/687 e 2020/692, come modificati dai regolamenti delegati (UE) 2021/1706 e 2021/1705.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento (UE) 2017/625 come basi giuridiche dell’intervento. Il considerando evidenzia che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 disciplina i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione e per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale; il presente atto serve a integrare nei modelli le novità normative sopravvenute, evitando incoerenze tra certificazione e requisiti sostanziali applicabili alle partite interessate.

Modifiche all’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/403

L’articolo 17, che elenca i modelli da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di volatili e materiale germinale, è aggiornato per includere:

  • il modello "CAPTIVE-BIRDS, other than racing pigeons" per i volatili in cattività diversi dai colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente dopo l’ingresso;
  • il nuovo modello "RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE", previsto per i colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente dopo l’ingresso;
  • il modello "HE-CAPTIVE-BIRDS" per le uova da cova di volatili in cattività.

Modifiche agli allegati I e II

Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2021/403 sono modificati per sostituire e aggiornare i modelli pertinenti.

Nell’allegato I:

  • il capitolo 18 è sostituito per il certificato relativo ai movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti o meno di 20 uova da cova;
  • il capitolo 19 è sostituito per il certificato relativo al pollame destinato alla macellazione.

Nell’allegato II:

  • il capitolo 27 è sostituito per le uova da cova di pollame diverso dai ratiti;
  • il capitolo 28 è sostituito per le uova da cova di ratiti;
  • il capitolo 34 è riformulato per limitare il modello ai volatili in cattività diversi dai colombi viaggiatori;
  • viene inserito il nuovo capitolo 34 bis per il modello dedicato ai colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente dopo l’ingresso.

La tabella introduttiva dell’allegato II è conseguentemente aggiornata per riflettere la nuova articolazione dei modelli.

Adeguamento ai nuovi requisiti di sanità animale

Le modifiche recepiscono, in particolare, tre sviluppi normativi di rilievo:

  • la deroga introdotta dall’articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2020/688, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1706, per i movimenti di meno di 20 pulcini di un giorno di pollame diversi dai ratiti nati da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo, territorio o zona;
  • le condizioni speciali per i movimenti al macello previste dagli articoli 29 e 44 del regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di partite situate in zone di protezione o sorveglianza dopo un focolaio di malattia di categoria A;
  • le nuove prescrizioni dell’articolo 107 del regolamento delegato (UE) 2020/692, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1705, in tema di ispezione del gruppo di origine per le uova da cova.

Periodo transitorio per i certificati già rilasciati

Per evitare perturbazioni degli scambi commerciali, il regolamento prevede una disciplina transitoria: fino al 15 settembre 2022 resta autorizzato l’ingresso nell’Unione delle partite interessate se accompagnate da certificati conformi ai modelli precedenti dei capitoli 27, 28 e 34 del regolamento (UE) 2021/403, purché tali certificati siano stati rilasciati entro il 15 giugno 2022. La clausola transitoria consente quindi l’uso limitato dei vecchi formulari per un arco temporale circoscritto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei modelli di certificato nell’articolo 17

L’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato per riflettere i nuovi modelli e le nuove categorie certificate. La lettera l) è sostituita per riferirsi a "CAPTIVE-BIRDS, other than racing pigeons" per i volatili in cattività diversi dai colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente dopo l’ingresso nell’Unione. Le lettere m) e n) introducono rispettivamente il nuovo modello "RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE" per i colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente dopo l’ingresso e il modello "HE-CAPTIVE-BIRDS" per le uova da cova di volatili in cattività.

Modifiche agli allegati I e II del regolamento 2021/403

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 sono modificati per adeguare i modelli di certificato alle nuove prescrizioni normative. Nell’allegato I sono sostituiti i capitoli 18 e 19, relativi ai movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti o meno di 20 uova da cova, e al pollame destinato alla macellazione. Nell’allegato II sono sostituiti i capitoli 27 e 28 per le uova da cova di pollame e di ratiti, nonché il capitolo 34 per i volatili in cattività, e viene inserito un nuovo capitolo 34 bis per i colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente dopo l’ingresso.

Adeguamento dei modelli per i movimenti intra-UE di pollame

Il modello "POU-INTRA-LT20" è aggiornato per tenere conto della deroga introdotta dall’articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2020/688, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1706, relativa ai movimenti di meno di 20 pulcini di un giorno di pollame diversi dai ratiti nati da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo, territorio o zona. Il modello "POU-INTRA-Y" è aggiornato per riflettere le condizioni specifiche previste dagli articoli 29 e 44 del regolamento delegato (UE) 2020/687 per i movimenti verso la macellazione da zone di protezione o sorveglianza a seguito di un focolaio di malattia di categoria A.

Nuove prescrizioni per le uova da cova

I modelli relativi all’ingresso nell’Unione di uova da cova di pollame diverso dai ratiti (capitolo 27, modello "HEP") e di uova da cova di ratiti (capitolo 28, modello "HER") sono modificati per recepire le nuove prescrizioni dell’articolo 107 del regolamento delegato (UE) 2020/692, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1705, in materia di ispezione del gruppo di origine.

Introduzione del nuovo modello per i colombi viaggiatori

Il modello "CAPTIVE-BIRDS" viene ristretto ai volatili in cattività diversi dai colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente dopo l’ingresso nell’Unione. Per i colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente dopo l’ingresso viene creato un nuovo modello specifico, "RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE", inserito nel nuovo capitolo 34 bis dell’allegato II.

Regime transitorio

Per evitare perturbazioni degli scambi, è autorizzato fino al 15 settembre 2022 l’ingresso nell’Unione delle partite interessate se accompagnate da certificati rilasciati secondo i modelli dei capitoli 27, 28 e 34 del regolamento (UE) 2021/403 nella versione anteriore alle modifiche, a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2022.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli ufficialimovimenti intracomunitari di animaliimportazione di animalicertificazione veterinaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.