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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/69

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/69 della Commissione del 12 gennaio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno» (STG)]

Normativa europea32022R0069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare di una specialità tradizionale garantita già registrata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica consiste nell’aggiunta della denominazione "Seneno mleko" alla denominazione protetta già esistente. Poiché non sono state presentate opposizioni, la Commissione approva la modifica pubblicata previamente nella Gazzetta ufficiale.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della specialità tradizionale garantita "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte fieno"/"Lait de foin"/"Leche de heno", con aggiunta della denominazione "Seneno mleko".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla specialità tradizionale garantita (STG) registrata nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 e disciplinata dal disciplinare relativo a "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte fieno"/"Lait de foin"/"Leche de heno". L’intervento riguarda la modifica del disciplinare richiesta dall’Austria e approvata dalla Commissione; produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile. Non disciplina altri prodotti o settori, né introduce esclusioni specifiche.

Approvazione della modifica del disciplinare della STG "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte fieno"/"Lait de foin"/"Leche de heno"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/69 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare di una specialità tradizionale garantita già iscritta nel registro ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica riguarda la denominazione della STG, alla quale viene aggiunta la menzione "Seneno mleko". La Commissione fonda l’intervento sulla procedura prevista per le modifiche del disciplinare e rileva l’assenza di opposizioni.

Contesto normativo e procedura

La domanda di modifica è stata presentata dall’Austria e riguardava una STG già registrata in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/304 della Commissione. La Commissione richiama in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, nonché l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, per l’esame della domanda. Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Assenza di opposizioni e approvazione finale

La Commissione precisa che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la modifica del disciplinare deve essere approvata, e infatti l’articolo 1 del regolamento dispone l’approvazione formale della modifica pubblicata.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì ribadito il carattere vincolante e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

La Commissione approva, con l’articolo 1, la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla STG "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte fieno"/"Lait de foin"/"Leche de heno". La modifica incide sulla denominazione, che viene integrata con "Seneno mleko".

Natura della modifica e procedura seguita

La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda dell’Austria è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento. Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e efficacia generale

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentaridenominazioni di qualitàspecialità tradizionali garantite

Testo integrale

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