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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25193/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (finanziatore)

La controversia

La controversia riguarda 51 mutui concessi tra il 1980 e il 1990 da Cassa Depositi e Prestiti all'Università La Sapienza per finanziare interventi di edilizia ospedaliera relativi a immobili utilizzati dall'allora Azienda universitaria Policlinico Umberto I. Dopo la successiva istituzione del nuovo ente Azienda Policlinico Umberto I, la finanziatrice ha chiesto la condanna al pagamento delle rate scadute e degli interessi, agendo sia contro l'azienda subentrante sia, in via estesa o subordinata, contro altre amministrazioni e la gestione liquidatoria. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello per violazione dell'art. 2, comma 1, d.l. n. 341/1999, sostenendo che i mutui di scopo, essendo funzionali alla costruzione di strutture assistenziali, rientrassero nei rapporti/contratti in corso oggetto di successione; e per violazione dell'art. 8-sexies d.l. n. 136/2004, deducendo che il mutuo di scopo abbia natura di contratto di durata, non potendosi limitare la vicenda al solo rimborso delle somme già erogate. Ulteriori motivi, poi assorbiti, riguardavano la necessità di insinuazione al passivo della procedura liquidatoria e la domanda subordinata nei confronti della gestione liquidatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo del Ministero, affermando che i mutui di scopo in questione, funzionali alla realizzazione di interventi edilizi per strutture sanitarie, rientrano nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali e devono essere qualificati come contratti di durata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. Sono stati dichiarati assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Università.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 341/1999, conv. con l. n. 453/1999

    la successione dell'Azienda Policlinico Umberto I all'omonima azienda universitaria opera solo per i rapporti e contratti in corso specificamente indicati, tra cui quelli per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali; tali rapporti possono essere formalmente riferiti all'Università La Sapienza quando il policlinico ne costituiva parte integrante.

  • art. 8-sexies d.l. n. 136/2004, conv. con l. n. 186/2005

    la norma conferma che il mutuo, anche di scopo, va considerato contratto di durata, sicché i rapporti ancora in corso al momento della successione possono rientrare nell'oggetto del subentro.

  • art. 2, comma 3, d.l. n. 341/1999, conv. con l. n. 453/1999

    richiamato per la disciplina della procedura liquidatoria e dell'eventuale insinuazione dei crediti; i relativi motivi sono però stati assorbiti dall'accoglimento dei primi due.

  • art. 1458 c.c.

    richiamato in giurisprudenza per affermare la natura di durata del mutuo, con effetti solo per il futuro in caso di risoluzione.

Massime di principio

  • Il mutuo di scopo non si esaurisce nella mera restituzione della somma erogata, ma incorpora nella causa contrattuale anche l'obbligo del mutuatario di realizzare la finalità programmata; perciò la destinazione delle somme costituisce elemento essenziale del sinallagma.
  • Ai fini della successione tra enti pubblici, rientrano nei rapporti e contratti in corso non solo quelli formalmente intestati al nuovo ente, ma anche quelli riferibili alla struttura originaria quando essa costituiva parte integrante dell'ente poi succeduto.
  • I mutui di scopo finalizzati a interventi edilizi per strutture sanitarie sono qualificabili come contratti di durata; la circostanza che il capitale sia già stato erogato e che il piano di rimborso avvenga ratealmente non esclude la permanenza del rapporto alla data del subentro.
  • Quando l'accoglimento di alcuni motivi di ricorso incide sulla ratio decidendi principale, i motivi ulteriori che presuppongono il rigetto dei primi possono essere assorbiti.
  • La natura di contratto di durata del mutuo va affermata anche con riguardo al mutuo di scopo, a maggior ragione quando la prestazione del mutuatario è strettamente collegata al raggiungimento dello scopo finanziato.

Come è indicizzato

MaterieMutuo
RamiContratti
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipata
IstitutiRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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