Cassazione Penale, Sentenza n. 22864/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione di confisca dell'autovettura Alfa Romeo Giulia FM592YR, disponendone la restituzione all'avente diritto. Il resto della sentenza è stato confermato implicitamente (nessuna altra modifica disposta).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per confisca del veicolo, deducendo che la confisca non è prevista per l'ipotesi di reato contestata (art. 186, comma 2, lett. b) d.lgs. n.285/1992, tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l), ma solo per la fattispecie di cui alla lett. c) (tasso > 1,5 g/l). Richiesta di annullamento della misura di confisca.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186, comma 2, lett. b)
sanzione per tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da €800 a €3.200 e arresto fino a sei mesi; sanzione amministrativa accessoria sospensione patente da sei mesi a un anno
La Corte ha ritenuto che per la fattispecie di cui alla lett. b) non sia prevista la confisca del veicolo; pertanto la confisca disposta in sentenza è illegittima se riferita a questa fattispecie.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186, comma 2, lett. c)
sanzione per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da €1.500 a €6.000 e arresto da sei mesi a un anno; sospensione patente da uno a due anni
La normativa della lett. c) costituisce la fattispecie in cui la confisca del veicolo è prevista in caso di condanna; la Corte distingue chiaramente tra le due ipotesi per l'applicabilità della confisca.
art. 224-ter cod. proc. pen.
Norme richiamate relative al sequestro del veicolo ai fini della confisca; applicabili per l'esecuzione del sequestro preventivo e della successiva confisca se legittima.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata in relazione alle riduzioni di pena operate in primo grado (circostanze attenuanti generiche) ma non rilevante ai fini della legittimità della confisca; la Corte non ha contestato l'applicazione di tale norma al calcolo della pena.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23/6/2017, n.103)
La Corte conferma che, nonostante le modifiche procedurali, è ammissibile il ricorso in cassazione per impugnare la misura di sicurezza/pena accessoria disposta in violazione di legge, quali la confisca illegittima.
legge 23 giugno 2017, n.103
Riferita per l'aver modificato disposizioni processuali (art. 448 c.p.p.) ma senza escludere la possibilità di ricorso in cassazione sulle misure illegittime.
Costituzione, art. 111, comma 7
Richiamato per affermare che la 'violazione di legge' relativa a misure di sicurezza o pene accessorie è rilevante e rimette la questione alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Se la condotta è punita ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b) (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l), la confisca del veicolo non è prevista dalla normativa e la sua applicazione è illegittima.
- La confisca del mezzo è prevista per la fattispecie più grave (art. 186, comma 2, lett. c), tasso > 1,5 g/l): in quella ipotesi la confisca può essere disposta con la sentenza di condanna salvo eccezioni (es. veicolo di terzi), quindi va adeguatamente motivata.
- È ammissibile impugnare in Cassazione la disposizione di confisca quando essa violi i presupposti di legge: la confisca è una misura suscettibile di annullamento per illegittimità anche dopo le modifiche procedurali introdotte nel 2017.
- Quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato o sussistono circostanze particolari, va valutata l'applicabilità delle esenzioni previste dalla norma; in caso di errore di attribuzione di proprietà la confisca può essere revocata.
- Nei ricorsi simili è cruciale verificare esattamente quale lettera dell'art. 186 sia stata ritenuta configurata (b o c) e se la motivazione della sentenza abbia ricondotto i fatti ai presupposti previsti per la confisca.
- Le sanzioni amministrative accessorie (sospensione o revoca della patente) seguono i limiti stabiliti dall'art. 186 e non si confondono con la confisca; vanno quindi distinte nella valutazione complessiva delle misure applicate.
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