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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22864/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione di confisca dell'autovettura Alfa Romeo Giulia FM592YR, disponendone la restituzione all'avente diritto. Il resto della sentenza è stato confermato implicitamente (nessuna altra modifica disposta).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per confisca del veicolo, deducendo che la confisca non è prevista per l'ipotesi di reato contestata (art. 186, comma 2, lett. b) d.lgs. n.285/1992, tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l), ma solo per la fattispecie di cui alla lett. c) (tasso > 1,5 g/l). Richiesta di annullamento della misura di confisca.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186, comma 2, lett. b)

    sanzione per tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da €800 a €3.200 e arresto fino a sei mesi; sanzione amministrativa accessoria sospensione patente da sei mesi a un anno

    La Corte ha ritenuto che per la fattispecie di cui alla lett. b) non sia prevista la confisca del veicolo; pertanto la confisca disposta in sentenza è illegittima se riferita a questa fattispecie.

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186, comma 2, lett. c)

    sanzione per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da €1.500 a €6.000 e arresto da sei mesi a un anno; sospensione patente da uno a due anni

    La normativa della lett. c) costituisce la fattispecie in cui la confisca del veicolo è prevista in caso di condanna; la Corte distingue chiaramente tra le due ipotesi per l'applicabilità della confisca.

  • art. 224-ter cod. proc. pen.

    Norme richiamate relative al sequestro del veicolo ai fini della confisca; applicabili per l'esecuzione del sequestro preventivo e della successiva confisca se legittima.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione alle riduzioni di pena operate in primo grado (circostanze attenuanti generiche) ma non rilevante ai fini della legittimità della confisca; la Corte non ha contestato l'applicazione di tale norma al calcolo della pena.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23/6/2017, n.103)

    La Corte conferma che, nonostante le modifiche procedurali, è ammissibile il ricorso in cassazione per impugnare la misura di sicurezza/pena accessoria disposta in violazione di legge, quali la confisca illegittima.

  • legge 23 giugno 2017, n.103

    Riferita per l'aver modificato disposizioni processuali (art. 448 c.p.p.) ma senza escludere la possibilità di ricorso in cassazione sulle misure illegittime.

  • Costituzione, art. 111, comma 7

    Richiamato per affermare che la 'violazione di legge' relativa a misure di sicurezza o pene accessorie è rilevante e rimette la questione alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Se la condotta è punita ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b) (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l), la confisca del veicolo non è prevista dalla normativa e la sua applicazione è illegittima.
  • La confisca del mezzo è prevista per la fattispecie più grave (art. 186, comma 2, lett. c), tasso > 1,5 g/l): in quella ipotesi la confisca può essere disposta con la sentenza di condanna salvo eccezioni (es. veicolo di terzi), quindi va adeguatamente motivata.
  • È ammissibile impugnare in Cassazione la disposizione di confisca quando essa violi i presupposti di legge: la confisca è una misura suscettibile di annullamento per illegittimità anche dopo le modifiche procedurali introdotte nel 2017.
  • Quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato o sussistono circostanze particolari, va valutata l'applicabilità delle esenzioni previste dalla norma; in caso di errore di attribuzione di proprietà la confisca può essere revocata.
  • Nei ricorsi simili è cruciale verificare esattamente quale lettera dell'art. 186 sia stata ritenuta configurata (b o c) e se la motivazione della sentenza abbia ricondotto i fatti ai presupposti previsti per la confisca.
  • Le sanzioni amministrative accessorie (sospensione o revoca della patente) seguono i limiti stabiliti dall'art. 186 e non si confondono con la confisca; vanno quindi distinte nella valutazione complessiva delle misure applicate.

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