Ordinanza del 25/02/2016 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePer ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado, l’istante deve provare sia l’iscrizione del ricorso nel ruolo generale della Corte di Cassazione sia l’esistenza di un danno grave e irreparabile. Il periculum in mora è riconosciuto quando l’eccezionale ammontare delle somme richieste evidenzia un rilevante pregiudizio economico per il contribuente.
Sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado per rischio di grave pregiudizio economico
Sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado
Il documento riguarda i presupposti per ottenere una misura cautelare consistente nella sospensione dell’esecutività di una sentenza di secondo grado, in pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione. La questione centrale è l’accertamento del periculum in mora, ossia del rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della decisione impugnata.
Onere probatorio dell’istante
Il soggetto che richiede la sospensione deve fornire una duplice dimostrazione:
- l’avvenuta iscrizione del processo nel ruolo generale della Corte di Cassazione;
- l’esistenza di un danno grave e irreparabile conseguente all’esecuzione della sentenza.
La mera proposizione dell’impugnazione, pertanto, non è sufficiente per ottenere la sospensione: l’istante deve documentare formalmente la pendenza del giudizio di legittimità e rappresentare concretamente il pregiudizio che deriverebbe dall’esecuzione.
Accertamento del periculum in mora
Il periculum in mora sussiste quando l’esecuzione della sentenza espone il contribuente a un pregiudizio economico rilevante e non facilmente reversibile. In particolare, l’eccezionale ammontare degli importi richiesti può essere sufficiente, di per sé, a evidenziare il rischio di un danno grave e irreparabile.
Secondo il principio riportato, l’entità straordinaria delle somme pretese consente di ravvisare il rilevante pregiudizio economico senza la necessità di ulteriori specifiche considerazioni. Il dato quantitativo degli importi richiesti assume quindi rilievo determinante nella valutazione della richiesta cautelare.
Principio applicabile
La sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado può essere concessa quando risultano congiuntamente documentati:
- la pendenza del processo davanti alla Corte di Cassazione, mediante iscrizione nel ruolo generale;
- il rischio di un danno grave e irreparabile;
- un pregiudizio economico rilevante, desumibile anche dall’eccezionale ammontare degli importi richiesti.
Il documento evidenzia quindi che, in presenza di pretese economiche eccezionalmente elevate, il requisito cautelare del periculum in mora può ritenersi integrato senza ulteriori approfondimenti, purché siano rispettati gli obblighi documentali relativi all’iscrizione del giudizio di Cassazione.
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