Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 693/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: 1) l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento (deducendo mancanza dei presupposti e violazione dell'art. 270 c.p.p. e limiti di art. 266 c.p.p.); 2) la mancata configurabilità della condotta come fattispecie di corruzione elettorale (art. 86 DPR 570/1960), sostenendo che la mera propaganda non equivalga a promessa di voto; 3) la prescrizione del reato anteriore alla sentenza d'appello; 4) nullità della notifica della citazione in appello per difetto di elezione di domicilio; 5) omissione di acquisizione di documenti INPS rilevanti per la prova delle assunzioni e per il computo della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato (avv. Della Pietra) per violazione delle norme sull'ammissibilità del ricorso per cassazione. Il ricorso proposto dall'avv. Mele è stato ammesso ma in gran parte infondato; tuttavia la Corte ha accertato che il reato è estinto per prescrizione (prescrizione maturata il 1° novembre 2019) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Sulla questione delle intercettazioni la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di utilizzabilità (le autorizzazioni erano relative ad altro procedimento e il reato in questione non rientra nelle fattispecie dell'art. 266 c.p.p. applicabile ai procedimenti anteriori al 31/8/2020), ma ha considerato che anche senza le intercettazioni la condanna era supportata da altre prove (dichiarazioni, osservazioni di PG, documenti), ragion per cui la declaratoria di prescrizione resta risolutiva sul piano penale. La sentenza è annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per nuovo esame e liquidazione delle spese di assistenza della parte civile in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 86 DPR 16 maggio 1960, n. 570

    «chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori..."

    La Corte interpreta la norma come comprensiva di dazione, offerta e promessa; il momento di consumazione si identifica con l'effettiva espressione della prestazione sinallagmatica (es. voto o assunzione) e non necessariamente con la fase iniziale della promessa

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Limita l'autorizzabilità delle intercettazioni a specifici reati; la Corte richiama che, per procedimenti anteriori al 31/08/2020, l'utilizzo di captazioni autorizzate per un fatto può essere ammesso solo se esiste una connessione sostanziale ai sensi dell'art. 12 c.p.p.; nel caso di specie il reato per cui si procede non rientrava tra quelli che giustificano autonomamente le intercettazioni

  • art. 12 cod. proc. pen.

    La valutazione della connessione sostanziale tra reati deve essere effettuata in relazione a quanto accertato e non in astratto; è requisito per estendere l'utilizzabilità delle intercettazioni a fatti diversi da quelli autorizzati

  • art. 571, art. 591, art. 613 cod. proc. pen. (modifiche L. n.103/2017)

    Le modifiche legislative hanno escluso la legittimazione dell'imputato a proporre personalmente il ricorso per cassazione; il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione

  • art. 161, comma 4; artt. 157, 159, 603 cod. proc. pen.

    Sulla notifica della citazione in appello la Corte conferma che, se la notifica al domicilio dichiarato non riesce, l'atto può essere consegnato al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; la mera diversa indicazione di residenza non impedisce tale rimedio se la modifica non è stata comunicata nelle forme di legge

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Principio della immediata declaratoria di cause estintive del reato: in Cassazione, se coesistono una causa estintiva e una nullità processuale, prevale la causa estintiva salvo che quest'ultima richieda accertamenti di merito

  • art. 83 comma 3-bis d.l. n.18/2020

    Richiamato per escludere la sua applicazione nel caso (termine di prescrizione non posticipato dalla norma), perché il procedimento è pervenuto in Cassazione dopo la maturazione della prescrizione

Massime di principio

  • La prescrizione del reato politico-elettorale va calcolata avendo riguardo al momento di consumazione della prestazione illecita (es. espressione del voto o effettiva dazione/assunzione) e non semplicemente alla fase iniziale di promessa o reclutamento.
  • Le intercettazioni autorizzate per un procedimento possono essere utilizzate in un diverso procedimento solo se esiste una connessione sostanziale, valutata in base a quanto accertato, e se il reato per cui si procede rientra nei limiti di utilizzabilità previsti dall'art. 266 c.p.p.; altrimenti la loro inutilizzabilità può essere eccepita ma occorre dimostrarne la incidenza decisiva sul giudizio.
  • In Cassazione il ricorso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale: la sottoscrizione personale dell'imputato (anche se autenticata) rende il ricorso inammissibile.
  • Se sussiste una causa estintiva del reato (es. prescrizione) questa prevale su eventuali nullità processuali in sede di Cassazione, salvo che la causa estintiva richieda accertamenti di merito non devoluti alla Corte di legittimità.
  • Quando viene esclusa l'utilizzabilità di prove fondamentali (es. intercettazioni) il giudice deve valutare se la rimanente prova (documentale, testimoniale, servizi di osservazione) sia comunque sufficiente a sorreggere la decisione; l'assenza delle captazioni può però incidere sugli effetti civili e richiedere nuovo esame in sede civile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.