Cassazione Penale, Ordinanza n. 23616/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. In sostanza ha contestato la ricostruzione fattuale operata nei giudizi di merito e la valutazione del compendio probatorio utilizzato per quantificare l'imponibile fiscalmente rilevante. La Corte di merito aveva ritenuto che, per le annualità 2014, 2015 e 2016, le dichiarazioni fiscali fossero del tutto omesse e che l'ammontare dell'imponibile potesse essere ricostruito tramite le fatture di vendita emesse da soggetti tedeschi a favore di società riconducibili all'imputato, aventi a oggetto il commercio di autovetture, assumendo in modo logico che le auto fossero state rivendute al prezzo di acquisto. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tale ricostruzione fosse erronea o illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero di merito, meramente reiterative di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, e non idonee a evidenziare reali vizi di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen. In particolare, la doglianza tendeva a contestare la ricostruzione del fatto e non a far emergere una manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
delimita i motivi di ricorso per cassazione; non consente la mera rivalutazione del fatto o delle prove, ma solo la deduzione di specifici vizi denunciabili in sede di legittimità.
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla valutazione della prova; la censura non ha mostrato un vizio di motivazione o di apprezzamento probatorio censurabile in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che si limitano a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove senza evidenziare una manifesta illogicità della motivazione.
- La violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. è deducibile in cassazione solo nei limiti in cui si traduca in un effettivo vizio di motivazione o in una violazione delle regole legali di valutazione della prova; non basta una diversa lettura del compendio probatorio.
- Quando la motivazione di merito sia logica e non manifestamente illogica, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente sia privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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