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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07612/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: la mancata sospensione del giudizio di appello per difetto dei presupposti previsti dall'art. 420-bis c.p.p. ai fini della dichiarazione di assenza. In sostanza, lamentava che il giudizio di secondo grado si fosse svolto in assenza senza una previa verifica corretta dei presupposti normativi. La Corte rileva però che la notifica del decreto di citazione per l'appello era stata eseguita correttamente presso il difensore di fiducia domiciliatario; inoltre la deduzione difensiva circa la perdita dei contatti con l'assistito era generica, perché non indicava le ricerche svolte né chiariva se l'imputato fosse a conoscenza del processo già nel primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e anche genericamente formulato, osservando che la dichiarazione di assenza riguarda il primo grado e che, nel regime applicabile indicato in ordinanza, non era prevista una nuova verifica dei presupposti dell'art. 420-bis c.p.p. per l'appello nei termini prospettati dal ricorrente. Ha aggiunto che la novità introdotta dall'art. 598-ter c.p.p. operava solo per le impugnazioni proposte dopo l'11 luglio 2024 e comunque per l'imputato appellato, non per l'imputato appellante, che viene giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'art. 420-bis, ferma restando la possibile rilevazione della nullità della sentenza di primo grado ex art. 604, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-bis c.p.p.

    Disciplina i presupposti per la dichiarazione di assenza dell'imputato; nella decisione si afferma che la sua verifica attiene al primo grado e che il motivo di ricorso che invoca una nuova verifica in appello è infondato nel regime considerato.

  • art. 598-ter c.p.p.

    Richiamato come nuova disciplina dell'appello in tema di assenza, applicabile alle impugnazioni proposte dopo l'11 luglio 2024 e riferita all'imputato appellato, non all'imputato appellante.

  • art. 604, comma 5-bis, c.p.p.

    Viene indicato come norma che consente, in ipotesi, di rilevare la nullità della sentenza di primo grado, pur non imponendo nel caso concreto la sospensione del giudizio di appello.

  • art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020

    È richiamato come disciplina emergenziale prorogata fino al 30 giugno 2024, nel cui ambito non era prevista la nuova verifica dei presupposti dell'assenza in appello secondo la Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la doglianza relativa alla dichiarazione di assenza deve misurarsi con il regime processuale concretamente applicabile; non è sufficiente invocare in astratto l'art. 420-bis c.p.p. se la normativa vigente non prevede, per quel segmento procedimentale, una nuova verifica dei relativi presupposti.
  • La censura sulla mancata sospensione del processo per assenza dell'imputato è manifestamente infondata quando la notifica dell'atto di citazione risulti correttamente eseguita al difensore domiciliatario e la difesa si limiti a formule generiche sulla perdita dei contatti con l'assistito, senza indicare attività di ricerca o elementi concreti sulla conoscenza del processo.
  • La disciplina dell'assenza in appello va distinta tra imputato appellante e imputato appellato: la nuova verifica dei presupposti richiamata dalla normativa sopravvenuta opera, secondo la decisione, solo per l'appellato e non per chi abbia proposto l'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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