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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07528/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una deliberazione assembleare del 22 novembre 2002 con cui la società partecipata aveva deliberato un aumento di capitale e il trasferimento della sede sociale. La socia di minoranza, titolare del 9,5% del capitale, chiedeva la declaratoria di inesistenza, nullità o annullamento della delibera, deducendo due gruppi di censure: da un lato, la violazione della clausola statutaria di prelazione in relazione alle cessioni di quote che avevano portato la socia di maggioranza a detenere il 90,5% del capitale; dall'altro, l'abuso di potere della maggioranza, sostenendo che l'aumento di capitale fosse ingiustificato, privo di reale esigenza sociale e volto in sostanza a estromettere la minoranza. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione richiamando il precedente giudizio sulla prelazione, nel quale era stata esclusa la possibilità di riscatto della partecipazione ceduta, e ritenendo non provato un abuso di potere o una finalità esclusiva di esclusione della socia di minoranza. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: violazione dell'art. 2469 c.c. e di norme processuali per avere la corte d'appello escluso l'efficacia reale della prelazione e l'invalidità della delibera adottata con il voto della socia asseritamente non legittimata; violazione dell'art. 132 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo per motivazione apparente sulla mancanza di giustificazione dell'aumento di capitale; violazione degli artt. 1375, 2377 e 2469-ter c.c. per non avere ravvisato l'abuso di potere, sostenendo che la società avrebbe potuto ricorrere a finanziamento bancario; ulteriore violazione degli stessi articoli per non avere ritenuto provato il fine di esclusione della minoranza, che la ricorrente considerava invece insito nella delibera stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla valida notificazione della sentenza d'appello eseguita via PEC il 30 ottobre 2017. La Corte ha ritenuto pienamente idonea a far decorrere il termine breve la notificazione telematica del duplicato informatico della sentenza, richiamando la disciplina del domicilio digitale e dei poteri del difensore del grado di merito di notificare e attestare la conformità degli atti del fascicolo informatico anche se non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Conseguentemente, non è stato esaminato il merito dei quattro motivi di ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2469 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'efficacia reale della clausola di prelazione e dell'inopponibilità della cessione al socio pretermesso; la Corte, ai fini della decisione sull'inammissibilità, non entra nel merito della questione.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia sul primo motivo di appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della motivazione o la motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 2469-ter c.c.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi relativi all'abuso di potere nella delibera di aumento di capitale.

  • art. 1375 c.c.

    invocato come parametro di correttezza e buona fede nell'esercizio del potere assembleare.

  • art. 2377 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a fondamento dell'impugnazione della delibera assembleare.

  • art. 325 c.p.c.

    indicato come norma che stabilisce il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione dopo notificazione della sentenza.

  • art. 23-bis d.l. n. 179 del 2012

    richiamato per affermare che i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico originario, se prodotti conformemente alle linee guida.

  • art. 1, lett. i)-quinquies, d.l. n. 179 del 2012

    richiamato per la nozione di duplicato informatico.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012

    richiamato per il potere del difensore di attestare la conformità delle copie cartacee e per il regime del duplicato informatico nel processo telematico.

  • art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012

    richiamato per il principio del domicilio digitale dell'avvocato e per l'elezione del canale PEC quale canale di notificazione.

  • art. 1335 c.c.

    evocato in via analogica per ritenere che la ricezione del messaggio PEC determini una presunzione di conoscenza dell'atto.

  • art. 20 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    richiamato per gli obblighi di funzionamento e gestione della casella PEC del soggetto abilitato esterno.

  • art. 2, comma 1, lett. m), d.m. n. 44 del 2011

    richiamato per gli obblighi di cautela del difensore nell'uso della posta elettronica certificata.

  • art. 650 c.p.c.

    menzionato solo nel passaggio relativo alla giurisprudenza sullo spam e sulla mancata conoscenza dell'atto notificato via PEC.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza a mezzo PEC, effettuata con duplicato informatico o con copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna munita di attestazione di conformità, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo prova contraria dell'errore tecnico o dell'irregolarità della comunicazione.
  • Nel processo civile telematico il difensore costituito nel grado di merito conserva il potere di notificare la sentenza di quel grado e di attestare la conformità delle copie estratte dal fascicolo informatico, anche se non iscritto all'albo speciale per il giudizio di cassazione o se la parte abbia nominato altro difensore per il successivo grado.
  • Con l'introduzione del domicilio digitale, le notificazioni al difensore devono essere eseguite all'indirizzo PEC risultante dai registri pubblici, e non può ritenersi sufficiente una diversa domiciliazione fisica ove sia operante il domicilio digitale.
  • La prova della tempestività dell'impugnazione è esclusa quando risulti una valida notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve; in tal caso il ricorso proposto oltre il termine è inammissibile e assorbe l'esame dei motivi di merito.
  • In tema di impugnazione delle deliberazioni societarie, le censure di abuso di potere richiedono la deduzione e prova di una deviazione dell'atto dallo scopo sociale o di una fraudolenta lesione dei diritti della minoranza; non è sufficiente contestare la convenienza economica della scelta gestoria sostituendo il giudice agli organi sociali.

Come è indicizzato

MaterieAssembleaImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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