Cassazione Penale, Sentenza n. 14035/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censurava la conferma, in sede di rinvio, della condanna all'ergastolo per omicidio (Sarappa Antonio) e tentato omicidio (Di Marino Salvatore) connessi a delitti di armi e aggravati ai sensi dell'art. 416-bis c.p.. Le doglianze principali erano: violazione dell'art. 627/3 c.p.p. e vizio di motivazione per illogicità e travisamento della prova, in particolare per la valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti (D'Alteri°, Guadagno, Chianese); l'errata estensione della partecipazione dell'imputato dal delitto Starace (per il quale era già stato condannato) all'omicidio Sarappa senza adeguata giustificazione cronologica e probatoria; mancata valutazione della credibilità soggettiva delle fonti e parcellizzazione/contraddizione delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. La motivazione della Cassazione evidenzia che il giudice di rinvio ha ripetuto, con variazioni non decisive, l'itinerario argomentativo già censurato, non ha risolto le incongruenze sollevate dalla sentenza rescindente, ha impropriamente esteso le inferenze tratte dal delitto Starace al delitto Sarappa senza adeguata giustificazione cronologica e probatoria, e non ha compiutamente valutato la credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Fattispecie di associazione di tipo mafioso; qui richiamata quale aggravante applicata ai reati contestati, giustificando un'aggravazione delle pene per il vincolo associativo tra gli autori
art. 627, comma 3, c.p.p.
Disciplina i poteri e i limiti del giudice di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione: il giudice di merito ha autonomia nella nuova valutazione del fatto e delle prove, può utilizzare elementi prima trascurati e colmare vuoti motivazionali, ma non può ripetere gli argomenti già ritenuti illogici o carenti dalla Corte di legittimità e deve fornire adeguata motivazione sui punti sottoposti al suo esame
art. 617, comma 1 c.p.p. in relazione all'art. 544, comma 1 c.p.p.
Rinvio normativo utilizzato per giustificare la sintesi richiesta nella trattazione e la necessità di sintetizzare i motivi e le doglianze nel processo di cassazione
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma sulle modalità di enunciazione dei motivi in Cassazione e sui limiti dell'atto di impugnazione; richiamata per definire i limiti formali dei motivi di ricorso
Giurisprudenza (Sez. U, sent. n. 20804/2012 e altre richiamate)
Criteri giurisprudenziali richiamati per l'uso delle chiamate in correità "de relato": è necessario valutare la credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni (specificità, coerenza, costanza, spontaneità), accertare i rapporti tra fonti, la convergenza individualizzante, l'indipendenza e l'autonomia genetica delle chiamate
Massime di principio
- Il giudice di rinvio ha piena autonomia per riesaminare le prove, ma non può replicare argomentazioni già giudicate illogiche dalla Cassazione: deve fornire motivazioni specifiche e risposte puntuali alle incongruenze rilevate
- Non è sufficiente richiamare una precedente partecipazione dell'imputato ad altri delitti per estendere automaticamente la responsabilità a fatti successivi: occorre prova che dimostri continuità di ruolo e rilevanza cronologica tra gli eventi
- Le dichiarazioni dei collaboranti richiedono valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) prima di poterle assumere come riscontro decisivo
- Le chiamate in correità "de relato" possono costituire prova solo se sussistono riscontri convergenti e indipendenti, e se il giudice ha valutato espressamente credibilità e rapporti tra le fonti
- La correttezza logico-cronologica è essenziale: il giudice deve rispettare l'ordine temporale degli eventi e giustificare perché elementi relativi a periodi differenti possano essere utilizzati come riscontro
- In ricorsi analoghi, la difesa dovrà evidenziare specifiche omissioni motivazionali o travisamenti della prova e sollecitare la valutazione puntuale delle contraddizioni tra dichiarazioni per ottenere l'annullamento e il rinvio
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