Sentenza n. 965/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore - sezione Lavoro n. 1757, pubblicata il 13/12/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sezione Lavoro, nella parte relativa al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sezione Lavoro, n. 1757 del 13 dicembre 2024 aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, IVA e CPA, con distrazione. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione il 17 dicembre 2024, era passata in giudicato, come attestato dal certificato di cancelleria del 24 marzo 2025, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché la statuizione sulle spese non era stata eseguita, il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati la notifica in forma esecutiva del titolo, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le spese processuali liquidate nella sentenza civile entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di persistente inadempimento, compresi gli atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha precisato che l’insufficienza dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Ha escluso la penalità di mora, pur ritenendola astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, in ragione della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, considerate ragioni ostative ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 400,00 oltre accessori, rimborso forfetario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Prima di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, ma il giudice dell’ottemperanza può escluderla o ridurne l’importo quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutando discrezionalmente le difficoltà dell’adempimento, i vincoli normativi e di bilancio e la situazione della finanza pubblica.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio della carta elettronica
È la disposizione sostanziale richiamata dal titolo giudiziale civile che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente; nel giudizio di ottemperanza il TAR ne ha curato l’esecuzione limitatamente alla statuizione sulle spese processuali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione della statuizione sulle spese processuali contenuta in una sentenza passata in giudicato, quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
- Accertata la mancata esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell’esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, l’assenza di uno stanziamento specifico, l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie, comprese le modifiche e operazioni di bilancio, per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accertamento dell’inottemperanza: il giudice deve valutare discrezionalmente le eventuali ragioni ostative riferibili alla posizione del debitore pubblico, potendo negare l’astreinte quando la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico assumano concreto rilievo.
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