Cassazione Civile, Ordinanza n. 37764/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione con cui le era stata irrogata una sanzione pecuniaria per avere impiegato irregolarmente due lavoratrici negli anni 2012-2013. L'opposizione è stata respinta in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. In cassazione la parte ha articolato tre censure: (1) violazione di norme processuali e dell'onere della prova, sostenendo che il verbale ispettivo non fosse sufficiente a provare le violazioni e che le dichiarazioni delle lavoratrici avrebbero dovuto essere confermate in udienza; (2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che una lavoratrice non avrebbe avuto un effettivo rapporto subordinato e che l'altra avrebbe lavorato solo per 15 giorni con contratto a chiamata; (3) violazione della L. 689/1981, art. 3, lamentando che il giudice non avesse considerato una delega ad altro socio delle funzioni di assunzione del personale e l'impossibilità concreta di vigilare su tutte le attività aziendali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, sul primo motivo, che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e delle dichiarazioni raccolte, e che tali dichiarazioni possono anche costituire la sola fonte del convincimento del giudice se adeguatamente valutate nel complesso del materiale istruttorio. Sul secondo motivo ha rilevato che la censura mirava a un nuovo apprezzamento del merito e che, inoltre, operava la doppia conforme, con conseguente inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. Sul terzo motivo ha osservato che la sentenza di merito aveva escluso, con statuizione non specificamente censurata, l'effettiva esistenza di una delega di funzioni; ha inoltre ribadito che, anche ove vi fosse una delega ad altro socio, ciò non eliminerebbe il più generale dovere di controllo dell'amministratrice sul rispetto degli obblighi di legge. Nessuna statuizione sulle spese, perché le amministrazioni intimate non avevano svolto difese. È stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo come parametro di violazione processuale, ma senza accoglimento.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo come parametro di violazione processuale, ma senza accoglimento.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte ha escluso che la censura imponesse un diverso esito probatorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte ha ribadito il potere del giudice di merito di valutare le prove nel complesso.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova dei fatti contestati, ma la Corte ha ritenuto infondata/inammissibile la censura.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Usato come base formale delle censure di violazione di legge, ma non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato ritenuto inammissibile perché la doglianza sollecitava un riesame del merito e perché operava la doppia conforme.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Fondamento dell'inammissibilità del primo motivo, in quanto la questione era già risolta da un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per affermare l'inammissibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.
art. 3 L. 689/1981
Richiamato sul tema della responsabilità per l'illecito amministrativo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 16 d.lgs. 81/2008
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la delega di funzioni, ma la Corte ha ritenuto non decisiva la deduzione.
art. 380-bis c.p.c.
Norma procedurale usata per la definizione in camera di consiglio del ricorso manifestamente inammissibile.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso manifestamente inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni raccolte, ma le parti del verbale prive di fede privilegiata restano liberamente valutabili dal giudice di merito nel complesso delle risultanze processuali.
- Le dichiarazioni rese in sede ispettiva possono costituire anche l'unica fonte del convincimento del giudice, quando il loro contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superflua l'assunzione di ulteriori prove.
- In cassazione non è consentito trasformare le censure sulla motivazione o sulla prova in una richiesta di nuovo esame del merito, specie quando la decisione impugnata sia fondata su valutazioni di fatto già condivise in primo grado e in appello.
- In presenza di 'doppia conforme', il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non è deducibile in cassazione nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- L'eventuale delega di funzioni non esonera, di per sé, il soggetto obbligato dal generale dovere di vigilare sull'adempimento degli obblighi di legge, ove tale dovere residui secondo l'assetto concreto accertato dal giudice di merito.
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