Cassazione Penale, Sentenza n. 27978/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto che aveva ottenuto dal Magistrato di sorveglianza di Udine, in sede di ottemperanza, l'incremento ad almeno due colloqui visivi mensili con i familiari in esecuzione di un precedente provvedimento del 5 marzo 2025. Al momento dell'ordinanza impugnata, però, il soggetto non era più sottoposto alla medesima situazione detentiva originaria: era sopravvenuto un nuovo titolo esecutivo e si trovava in regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. presso la Casa di reclusione di Milano Opera. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (1) violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen. per avere il giudice disposto un numero di colloqui superiore al limite tassativo di uno al mese; (2) violazione dell'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. per eccesso dei limiti del sindacato in sede di ottemperanza, essendo il provvedimento rivolto a una diversa situazione detentiva e con titolo ormai mutato; (3) ulteriore violazione dell'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. per avere l'ottemperanza riguardato una restrizione anche territorialmente diversa; (4) violazione degli artt. 35-bis, comma 5, ord. pen. e 677 c.p.p. per contraddittorietà e incompetenza territoriale, avendo il magistrato mantenuto l'incremento dei colloqui sino all'esito di un procedimento pendente davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma e oltre la propria competenza dopo il trasferimento del detenuto; (5) in sostanza, richiesta di annullamento con o senza rinvio del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che il provvedimento da ottemperare era stato adottato sotto un titolo detentivo ormai esaurito e che l'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen. non può essere disposta con riguardo a una diversa situazione detentiva sopravvenuta, nella specie il regime ex art. 41-bis ord. pen. presso un diverso istituto penitenziario. Restano assorbite le altre censure. La Corte ha disposto l'oscuramento dei dati identificativi per ragioni di salute del condannato.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen.
il limite ai colloqui visivi nel regime differenziato è tassativo e inderogabile; non può essere superato in assenza di specifiche previsioni normative.
art. 35-bis, comma 5, ord. pen.
il procedimento di ottemperanza ha natura meramente esecutiva ed è strettamente collegato alla concreta situazione detentiva cui il provvedimento originario si riferiva; se il titolo detentivo si esaurisce o muta, il procedimento diventa inammissibile sopravvenientemente e il provvedimento non è ultrattivo.
art. 677 c.p.p.
richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di incompetenza territoriale in relazione al trasferimento del detenuto e alla diversa competenza del magistrato di sorveglianza.
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato nel dispositivo per l'oscuramento dei dati identificativi del provvedimento, in ragione delle condizioni di salute del condannato.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen., il giudice non può estendere l'efficacia del provvedimento da eseguire a una situazione detentiva diversa e sopravvenuta, soprattutto quando il titolo originario sia ormai esaurito.
- La cessazione della detenzione o l'esaurimento del titolo detentivo determina l'inefficacia delle determinazioni assunte nel procedimento di ottemperanza e comporta l'inammissibilità sopravvenuta del relativo giudizio.
- L'ottemperanza presuppone un nesso ontologico e funzionale tra il provvedimento originario e la concreta condizione detentiva del soggetto; tale nesso si interrompe se muta la base esecutiva della restrizione.
- Nel regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., i colloqui con i familiari sono soggetti al limite legale di uno al mese, non derogabile dal giudice di sorveglianza in via interpretativa.
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