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Sentenza

Sentenza del 17/04/2019 n. 10663 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

G.E. s.r.l. aveva impugnato il diniego dell'Agenzia delle Dogane relativo al rimborso dell'accisa versata nel 2008 per oli vegetali utilizzati nella produzione di energia elettrica. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, che il giudice di merito avesse erroneamente applicato le regole sull'onere della prova e, dall'altro, che gli oli impiegati non possedessero i requisiti di "oli vegetali non modificati chimicamente" necessari per beneficiare dell'esenzione dall'accisa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Le censure non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento che la miscela di olio greggio e acidi grassi liberi non costituiva un olio chimicamente modificato. Inoltre, l'Agenzia mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia è stata condannata a rimborsare a G.E. s.r.l. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2697

    Disciplina l'onere della prova. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché l'Agenzia non aveva correttamente individuato la motivazione effettiva della sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Riguarda la valutazione delle prove da parte del giudice. La censura è stata ritenuta inammissibile in quanto mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dell'accertamento di fatto.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 2, comma 3, 3, comma 1, 14, comma 3, e 21, commi 4 e 9

    La disciplina delle accise deve essere applicata considerando la classificazione e l'impiego dei prodotti energetici; nel caso concreto, la Corte ha confermato che la miscela utilizzata rientrava tra gli oli vegetali non modificati chimicamente.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, tabella A, punto 11, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 1

    Prevede il regime agevolato o di esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati per la produzione di energia elettrica. La semplice miscelazione di olio greggio e acidi grassi liberi non è stata considerata una modifica chimica.

  • Regolamento CEE 27 luglio 1987, n. 2658

    Rileva ai fini della classificazione doganale dei prodotti, ma le censure fondate su tale normativa sono state dichiarate inammissibili perché non adeguatamente riferite alla motivazione della sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione; le parti se ne sono avvalse.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ma tale obbligo è stato escluso per l'Amministrazione dello Stato, esonerata dal relativo versamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare genericamente la decisione: il motivo deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza.
  • La Corte di cassazione non può rivalutare liberamente fatti, prove e accertamenti tecnici compiuti dal giudice di merito; una censura formalmente basata sulla violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti.
  • Per beneficiare di un'esenzione dall'accisa occorre dimostrare che il prodotto possieda le caratteristiche previste dalla norma e sia destinato all'impiego agevolato. Tuttavia, la qualificazione tecnica del prodotto, se adeguatamente accertata dal giudice di merito, difficilmente può essere rimessa in discussione in cassazione.
  • La semplice miscelazione di componenti, in assenza di una trasformazione o modifica chimica sostanziale, può non far perdere la qualifica di olio vegetale non modificato chimicamente ai fini dell'agevolazione prevista dalla normativa sulle accise.
  • In caso di rigetto del ricorso dell'Amministrazione, l'ente pubblico soccombente può essere condannato al pagamento delle spese processuali, mentre può essere escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi infondati o inammissibili.

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