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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 12030 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato gli avvisi di accertamento ICI e le relative sanzioni per gli anni 2002-2005. I motivi riguardavano principalmente la presunta carenza di motivazione degli avvisi, per mancata allegazione o riproduzione degli atti endoprocedimentali richiamati, nonché l'incongruità dei valori di mercato attribuiti ai terreni, la violazione dell'onere della prova, l'omessa motivazione sulla congruità degli imponibili e la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Ha ritenuto che la CTR avesse accertato in fatto l'idoneità della motivazione degli avvisi a consentire alla contribuente di comprendere la pretesa tributaria. Le censure sulla motivazione degli avvisi non erano autosufficienti, perché la società non aveva riportato nel ricorso i passaggi degli avvisi contestati, impedendo alla Corte di verificarli direttamente. Il terzo motivo era privo del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.; il sesto e il settimo riguardavano profili non risultanti adeguatamente devoluti al giudice d'appello; l'ottavo introduceva per la prima volta in Cassazione la questione del contraddittorio endoprocedimentale. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.500 euro, oltre accessori e rimborso forfetario.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Gli atti tributari devono essere motivati in modo da consentire al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Non è necessariamente richiesta l'allegazione di ogni atto richiamato, se il contenuto essenziale utile alla comprensione è già rappresentato nell'avviso.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    Richiamato nel contesto della disciplina degli accertamenti ICI e dei relativi obblighi motivazionali.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 162

    Richiamato quale norma sui contenuti e sulla motivazione degli atti di accertamento tributario.

  • Art. 366 c.p.c.

    Impone il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: chi contesta la motivazione di un avviso deve riportare nel ricorso i passaggi rilevanti dell'atto, così da permettere alla Corte il controllo sulla base del solo ricorso.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    All'epoca applicabile, richiedeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto; la sua mancanza comportava l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare una presunta omissione di pronuncia, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del quesito di diritto.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente sostenere genericamente che un avviso di accertamento è immotivato: occorre trascrivere nel ricorso i passaggi dell'avviso ritenuti carenti o erroneamente interpretati, rispettando il principio di autosufficienza.
  • La valutazione concreta circa la sufficienza della motivazione di un atto tributario appartiene normalmente al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo nei limiti dei vizi motivazionali dedotti correttamente.
  • Un atto tributario può essere considerato adeguatamente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa, anche senza allegare integralmente tutti gli atti richiamati, purché siano indicati o rappresentati gli elementi essenziali.
  • In Cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, come la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, se non sono state tempestivamente sollevate nei precedenti gradi di giudizio.
  • Le contestazioni sulla congruità dei valori accertati devono risultare già devolute al giudice d'appello e devono essere accompagnate da specifiche critiche agli elementi probatori e alla motivazione della sentenza.
  • Il mancato rispetto dei requisiti formali del ricorso per cassazione, inclusa la formulazione dei quesiti richiesti dalla disciplina applicabile ratione temporis, può determinare l'inammissibilità anche di doglianze potenzialmente rilevanti nel merito.

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