Cassazione Penale, Sentenza n. 46346/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva annullato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di La Spezia (26/04/2024) con cui era stata applicata a Saverio Cecchi la misura interdittiva prevista dall'art. 290 c.p.p. (divieto di esercitare professioni, imprese od uffici direttivi di persone giuridiche per 12 mesi) in relazione al reato ipotizzato di corruzione attiva impropria (artt. 318, 321 c.p.). I fatti contestati dalla pubblica accusa riguardavano: a) la fornitura, tramite Filippo Cozzani, di acqua minerale in confezione tetrapak personalizzata per un valore complessivo poco superiore a euro 20.000,00 alla società organizzatrice del Salone Nautico; b) la disponibilità manifestata da Cecchi a fornire appoggio politico-elettorale a Matteo Cozzani (Capo di Gabinetto dell'ex Presidente della Regione) in vista di una competizione elettorale, in cambio dell'opera del pubblico ufficiale volta a favorire un aumento degli stanziamenti regionali a favore del Salone. Il Tribunale del riesame ha però ritenuto che manchino gravi indizi di colpevolezza, perché assenti la contestualità temporale tra utilità e operato del pubblico ufficiale, il rapporto sinallagmatico tra funzione pubblica ed utilità e la proporzionalità tra utilità e condotta, nonostante altri elementi di illecito a carico del pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato vizi formali elencati dall'art. 606 c.p.p. ma abbia solo chiesto alla Corte una diversa valutazione del merito (una rivalutazione degli indizi e della loro sintesi logica), il che esula dalla competenza della Corte di legittimità. La decisione sottolinea i limiti del sindacato di legittimità: la Corte verifica soltanto la presenza di un apparato argomentativo logico e conforme ai canoni giuridici nella motivazione del giudice di merito (in particolare del Tribunale del riesame), senza poter riesaminare i fatti o riformulare la valutazione degli indizi. Pertanto il ricorso è inammissibile e resta confermata l'ordinanza del Tribunale che aveva annullato la misura interdittiva.
Norme richiamate
art. 290 cod. proc. pen.
Norma applicata dal G.i.p. quale base per la misura interdittiva del divieto di esercitare professioni/uffici direttivi; la Corte ricorda il quadro normativo cui deve conformarsi la motivazione delle misure cautelari interdittive
artt. 318 e 321 cod. pen.
Fattispecie penali richiamate (corruzione pubblici ufficiali e corruzione in atti d'ufficio) in relazione all'ipotesi accusatoria di corruzione attiva impropria mossa nei confronti di Cecchi
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per indicare i vizi di legittimità che devono essere formalmente evocati nel ricorso per cassazione; la Corte osserva che il ricorrente non ha invocato formalmente tali vizi ma ha proposto una diversa valutazione di merito
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato come modello di motivazione cui deve conformarsi la decisione del tribunale del riesame quando valuta la gravità indiziaria per misure cautelari non fondate su prove ma su indizi
art. 546 cod. proc. pen.
Citato come riferimento strutturale al modello di motivazione per le decisioni cautelari, richiamato per analogia nell'assetto motivazionale delle pronunce del riesame
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è chiamata a riesaminare i fatti o a preferire una diversa valutazione degli elementi di prova: il ricorso per cassazione contro decisioni del riesame è ammissibile solo se deduce vizi di legittimità formali o motivazionali, non una mera diversa valutazione del merito
- Per mantenere una misura interdittiva cautelare fondata su indizi è necessario che il giudice del riesame descriva in modo logico e coerente la gravità, precisione e concordanza degli indizi, evidenziando in particolare la contestualità temporale tra utilità e comportamento, il nesso sinallagmatico (quid proquo) e la proporzionalità tra utilità e atto pubblico
- Il pubblico ministero che impugna una decisione cautelare in cassazione deve indicare espressamente i vizi di diritto (art. 606 c.p.p.) e non limitarsi a chiedere una diversa ricostruzione degli elementi probatori: altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile
- Nelle vicende di presunta corruzione, la mera presenza di utilità o rapporti amichevoli non basta; è necessario documentare il collegamento funzionale e temporale tra la utilità e l'azione del pubblico ufficiale affinché sussista la gravità indiziaria per misure interdittive
- Il giudice del riesame deve operare una rielaborazione logica e globale degli indizi: la carenza di una tale rielaborazione o la mancanza di argomentazione sui punti critici (temporalità, sinallagma, proporzionalità) può giustificare l'annullamento della misura cautelare
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