Cassazione Penale, Sentenza n. 12744/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma (14/04/2021) che ha disposto la revoca dell'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 DPR n.309/1990. Il ricorrente contestava la decisione sul punto processuale della decorrenza dei termini: sosteneva che gli atti relativi all'esecuzione della sospensione cautelativa fossero pervenuti al Tribunale il 12 marzo 2021 (quindi la sospensione sarebbe decaduta), mentre l'iscrizione risultava il 17 marzo 2021; chiedeva che non si attribuisse fede alla sola data di iscrizione in assenza di timbro di ricezione e che si riconoscesse la perdita di efficacia della misura cautelare per decorso dei termini.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Verificati gli atti, risulta annotata in copertina la data di arrivo in cancelleria del 17 marzo 2021; tale annotazione, pur priva di firma manuale (report informatico), ha efficacia probatoria in quanto posta da un operatore dell'ufficio giudiziario soggetto a obblighi di verità. La mera contiguità logistica fra uffici non prova un antecedente arrivo il 12 marzo. Inoltre, si richiama la giurisprudenza secondo cui, anche ove fosse decorso il termine dei 30 giorni determinante la caducazione della misura provvisoria, il Tribunale non è comunque privo del potere di decidere sulla revoca della misura alternativa. Per questi motivi il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
DPR n.309/1990
Norma invocata quale titolo per la revoca dell'affidamento in prova in casi particolari; il Tribunale ha agito ai sensi di tale disposizioni per la revoca della misura alternativa.
Codice di procedura penale
Base legale per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. VII, n. 16600 del 12.11.2020 (rv 281309)
Principio secondo cui, anche se il decorso del termine di 30 giorni comporta la caducazione della misura provvisoria, il Tribunale conserva comunque il potere di decidere sulla revoca della misura alternativa.
Massime di principio
- La data di arrivo degli atti annotata sulla copertina del fascicolo/cancelleria (anche se ricavata da report informatici e priva di firma manuale) è valore probatorio rilevante: l'annotazione effettuata da un operatore d'ufficio è idonea a provare la ricezione.
- La semplice prossimità fisica o logistica tra uffici non costituisce prova sufficiente dell'effettiva ricezione anteriore degli atti; chi contesta la datazione deve offrire elementi concreti e documentali.
- Il decorso del termine di 30 giorni può determinare la caducazione di una misura provvisoria, ma non elimina il potere del giudice di merito di decidere comunque sulla revoca di una misura alternativa.
- In sede di impugnazione è necessario formulare eccezioni processuali con argomentazioni e prove concrete; deduzioni meramente ipotetiche o basate su contiguità logistica sono normalmente insufficienti.
- Il rigetto del ricorso per cassazione può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di spese prima di proporre ricorso privo di elementi probatori solidi.
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