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Ordinanza

Ordinanza n. 517/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) R.0000102 del 23 aprile 2025, pubblicato in G.U. n. 105 dell’8 maggio 2025; - della deliberazione del Consiglio direttivo del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga n. 42/18 del 22 novembre 2018 con cui si approva il documento estrapolato dal piano del parco e dai piani di gestione di Siti Natura 2000; - della delibera della Giunta regionale della Regione Abruzzo n. 953 del 28 dicembre 2023, recante “d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, art. 3, comma 2 – intesa sullo schema di decreto per la designazione della Zona Speciale di Conservazione IT7110202 Gran Sasso, sul territorio della Regione Abruzzo in attuazione della direttiva 92/43/CEE”; - in parte qua (limitatamente al SIC Gran Sasso) del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005, in G.U. n. 157 dell’8 luglio 2005 e, occorrendo, di tutti i successivi decreti ministeriali di parziale aggiornamento dell’elenco originario, nella parte in cui l’istituzione del SIC Gran Sasso IT7110202 viene confermata; - delle note della Regione Abruzzo prot. 9779 del 15 giugno 1995 (Habitat) e prot. 18923 del 15 dicembre 1995; - della nota prot. 0102104 del 13 marzo 2025 della Responsabile Ufficio Parchi e Riserve e del Dirigente Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo; - di ogni altro atto connesso e conseguenziale; per quanto riguarda l’istanza per l’accesso ex art. 116, comma 2, depositata da parte ricorrente in data 21 novembre 2025: per l’ordine di esibizione, ex art. 116, c.p.a. dei documenti non ostesi dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Regione Abruzzo in relazione all’istanza di accesso presentata dalle due Amministrazioni separate il 21 settembre 2025 ivi puntualmente indicati di seguito elencati: a) il verbale della riunione del 5.6.2025 convocata presso il MASE dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Sen. Claudio Barbaro; b) i “riscontri dettagliati” delle Autorità italiane ai quesiti della Commissione citati nei report delle riunioni “Pacchetto Ambiente” del 6 e 7 marzo 2024; c) gli atti con cui sono state inoltrate le richieste, da parte del MASE, di una “…riunione tecnica tra i servizi della Commissione e le autorità italiane … al fine di spiegare i criteri e le procedure applicabili allo svolgimento di attività in una ZSC a designazione ultimate”, di cui ai due report citati al punto b) che precede; d) i documenti confluiti nei lavori della predetta riunione tecnica ed ai cui esiti sono stati acquisiti; e) la nota della Regione Abruzzo prot. n. 14326 del 26 ottobre 2004; per quanto riguarda i motivi aggiunti nel ricorso ex art 116, comma 2, depositati in data 9 gennaio 2026: per l’esibizione dei documenti non ostesi dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Regione Abruzzo in relazione all’istanza di accesso presentata dalle due Amministrazioni separate il 21 settembre 2025, e per l’annullamento, ove occorra, della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) del 23 dicembre 2025, prot. 0244945, e della nota prot. n. 0487176 del 10 dicembre 2025 del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Parchi della Regione Abruzzo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da parte ricorrente in data 19 gennaio 2026: per l’annullamento, - dei provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo;

Giustizia amministrativa202500302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L’Aquila, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: dinieghi e risposte parziali alle istanze di accesso documentale, con particolare riferimento alla nota della Regione Abruzzo prot. n. 14326 del 26 ottobre 2004

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (enti esponenziali)

La controversia

Le ricorrenti, nell’ambito del giudizio promosso anche contro il decreto ministeriale di designazione della Zona speciale di conservazione IT7110202 Gran Sasso e gli atti presupposti, hanno presentato istanze di accesso al MASE e alla Regione Abruzzo per ottenere documenti relativi all’istruttoria e ai rapporti con la Commissione europea. Poiché le amministrazioni hanno trasmesso solo parte della documentazione, le ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. e successivi motivi aggiunti. Nel corso del giudizio la domanda è stata circoscritta alla nota regionale prot. n. 14326 del 26 ottobre 2004, richiamata nel decreto ministeriale del 25 marzo 2005. Le amministrazioni hanno dichiarato di non aver reperito tale documento: il MASE ha riferito di aver consultato gli archivi ministeriali nei quali la nota avrebbe potuto trovarsi; la Regione ha indicato ricerche presso gli archivi informatici e cartacei del servizio competente e presso l’archivio cartaceo del servizio regionale competente nel 2004. Le ricorrenti hanno contestato la genericità e l’incompletezza delle ricerche e delle motivazioni, sostenendo che, trattandosi di documento ufficiale certamente esistente e rilevante per la difesa, le amministrazioni avrebbero dovuto effettuare ricerche presso tutti gli archivi e attestare specificamente gli esiti, le ragioni dell’irreperibilità e le eventuali responsabilità connesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente agli altri documenti richiesti, poiché le ricorrenti, con i motivi aggiunti, hanno limitato la domanda alla sola nota regionale del 26 ottobre 2004. Quanto a tale documento, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che la nota, individuata con data e numero di protocollo e richiamata in un decreto ministeriale, fosse certamente esistita e che sussistesse l’interesse all’accesso. Le risposte del MASE e della Regione sono state giudicate generiche e basate su ricerche non esaustive: la mera dichiarazione di mancato reperimento non dimostra l’impossibilità oggettiva di ostendere il documento. Il TAR ha quindi ordinato al MASE e alla Regione Abruzzo di estendere le ricerche presso tutti i rispettivi archivi e di darne conto mediante apposita attestazione, indicando le ragioni dell’eventuale mancato reperimento, le eventuali responsabilità connesse allo smarrimento o alla sottrazione e, se del caso, allegando le segnalazioni all’autorità giudiziaria. Il termine assegnato è di trenta giorni dalla notificazione della decisione. È stata respinta, allo stato, la richiesta di nomina di un commissario ad acta, ritenuta prematura in attesa dell’esecuzione delle ricerche. Le spese della fase sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    ricorso per l’accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre nel giudizio pendente la domanda relativa all’accesso ai documenti amministrativi; il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere sull’istanza e di esibire la documentazione.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    nominando, ove occorra, ai sensi dell’art. 34, lett. e), c.p.a., uno o più Commissari

    La nomina del commissario ad acta è una misura esecutiva eventuale; nel caso concreto è stata ritenuta prematura prima dello svolgimento delle ricerche ordinate alle amministrazioni.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso può riguardare soltanto documenti esistenti, non anche documenti distrutti, definitivamente irreperibili o mai formati; tuttavia l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di accesso mediante una mera e generica dichiarazione di mancato reperimento.
  • Quando il documento richiesto è individuato con precisione ed è comprovata la sua precedente esistenza, l’amministrazione deve svolgere ricerche accurate, diligenti e sollecite presso tutti gli archivi e le articolazioni organizzative pertinenti, tenendo conto delle modalità di conservazione della documentazione.
  • In caso di mancato reperimento, l’amministrazione deve rilasciare un’attestazione specifica e assunta sotto la propria responsabilità, chiarendo se il documento non esista, sia stato smarrito o non sia stato trovato; deve inoltre indicare gli archivi consultati, le ricerche concretamente eseguite, le ragioni dell’esito negativo e le eventuali responsabilità connesse alla perdita o sottrazione.
  • L’ordine giudiziale di ricerca e di ostensione non presuppone necessariamente l’effettiva disponibilità attuale del documento, ma può imporre all’amministrazione di completare le ricerche e di formalizzare l’eventuale irreperibilità; la nomina del commissario ad acta può essere disposta solo se necessaria, non prima che l’amministrazione abbia avuto il termine per adempiere all’ordine di ricerca.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela del terzo

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