Cassazione Penale, Sentenza n. 44887/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna (conferma del Tribunale di Ravenna) che lo ha dichiarato penalmente responsabile, in qualità di socio accomandatario e amministratore della "EDILIZIA IN S.A.S. DI CECCHI MAURIZIO & C." (fallita), dei reati di bancarotta fraudolenta documentale (per sottrazione o distruzione dell'impianto contabile) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione o dissimulazione delle quote sociali della BA.MA. S.R.L., di sua esclusiva titolarità). Nei motivi di ricorso deduce: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla riconosciuta responsabilità per la bancarotta documentale, sostenendo che la documentazione era stata sottratta da ignoti (denunciato furto) e che il vero gestore fosse un terzo (Pirini), che avrebbe cambiato la serratura per asportare la contabilità; 2) errata e illogica valutazione degli elementi di fatto in relazione alla cessione delle quote della BA.MA. s.r.l., sostenendo che la cessione non avrebbe arrecato danno ai creditori (quote di scarso valore vendute a 1000 euro, con clausola di restituzione) e mancherebbe l'elemento soggettivo di dolo. In una memoria successiva il difensore ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per essere, nel complesso, una richiesta di riesame probatorio vietato in sede di legittimità. Il Collegio ha ritenuto che i motivi riproducessero pedissequamente censure già proposte nei gradi di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; non sono state fornite deduzioni tali da configurare i vizi di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p. La Corte ha sottolineato che non può rivedere la valutazione della prova di merito se non per macroscopica illogicità, non riscontrata. La memoria suppletiva che chiedeva l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. è stata ritenuta inammissibile per tardività e per essere estranea ai motivi principali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020
norma richiamata per motivare il trattamento del procedimento in forma cartolare (valido richiamo alle misure emergenziali che consentono il rito cartolare)
art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n. 228 (conv. L. 25/2/2022, n. 15)
art. 16, comma 1, d.l. n. 228/2021
ulteriore richiamo normativo che legittima il procedimento trattato in forma cartolare
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiama i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione (il ricorso è stato enunciato nei limiti strettamente necessari)
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
indica i vizi di motivazione e di applicazione della legge penale che possono essere dedotti in cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi non abbiano specificamente enucleato tali vizi
artt. 581 e 591 c.p.p.
richiamati in relazione ai contenuti essenziali dell'atto d'impugnazione: devono indicare specificamente ragioni di diritto e elementi di fatto a fondamento delle richieste
art. 585 commi 4 e 5 cod. proc. pen.
art. 585 commi 4 e 5 c.p.p.
norma sui termini per il deposito di memorie; la memoria che ha invocato l'art. 131‑bis è stata dichiarata inammissibile anche per violazione del termine decadenziale
art. 131‑bis c.p.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o per altre ipotesi previste; richiesta dal difensore in fase di memoria, ma ritenuta inammissibile per tardività e per estraneità ai motivi principali
art. 616 c.p.p.
norma che prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di irrogare ammenda (qui comminata pari a euro 3000)
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito e della prova: il ricorso deve limitarsi a censurare vizi di diritto o macroscopiche illogicità nella motivazione, non a proporre una diversa valutazione probatoria.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico: va individuato il vizio di legittimità in termini tali da inquadrarlo nelle ipotesi dell'art. 606 c.p.p. e va spiegata la decisività del vizio rispetto al percorso logico del giudice di merito.
- Reproposizioni pedisseque delle censure già svolte in appello, senza confutare puntualmente la motivazione che le ha respinte, espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità.
- Memorie e nuovi motivi depositati tardivamente (oltre i termini decadenziali) sono generalmente inammissibili, specie se introducono questioni non collegate ai motivi principali.
- Quando si eccepisce l'assenza del dolo in reati fallimentari (bancarotta), è necessario dimostrare in maniera chiara la mancanza del nesso causale tra l'operazione (es. cessione quote, perdita di documenti) e il pregiudizio per i creditori; occorre documentazione e argomentazione mirata nei gradi di merito, non solo affermazioni generiche.
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità possono comprendere condanna alle spese e ammende: valutare attentamente la strategia difensiva prima di presentare ricorso in Cassazione.
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