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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-275/20

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 23 novembre 2022. — Westfälische Drahtindustrie GmbH e a. contro Commissione europea. — Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Sospensione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria – Rateizzazione dei pagamenti effettuati in via provvisoria – Sentenza che annulla parzialmente la decisione e fissa un’ammenda di importo identico a quello dell’ammenda inizialmente inflitta – Imputazione dei pagamenti effettuati in via provvisoria – Interessi di mora – Articolo 266, primo comma, TFUE – Arricchimento senza causa – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Ripetizione dell’indebito – Assenza di base giuridica – Illecito. — Causa T-275/20

Giurisprudenza europea62020TJ0275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso delle imprese sanzionate nel caso dell’acciaio per precompresso. Conferma che la sentenza del 15 luglio 2015 non aveva creato un’ammenda nuova e distinta, ma aveva sostituito retroattivamente quella della Commissione, con effetti identici anche sugli interessi di mora. Di conseguenza, la richiesta della Commissione di un saldo residuo non era illegittima e non vi era alcun indebito arricchimento dell’istituzione.

Esecuzione di una sentenza del Tribunale che aveva annullato e contemporaneamente riformato un’ammenda antitrust: decorrenza degli interessi di mora, imputazione dei pagamenti provvisori e assenza di arricchimento senza causa della Commissione.

La questione giuridica

Se, dopo che il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione sulla sanzione ma ha poi fissato in via giurisdizionale un’ammenda di identico importo, gli interessi di mora debbano decorrere solo dalla sentenza del 15 luglio 2015 oppure dalla scadenza originaria prevista dalla decisione della Commissione; se i pagamenti provvisori effettuati durante il processo debbano essere imputati all’ammenda giurisdizionale con gli interessi maturati nel periodo; se la Commissione abbia commesso un illecito nell’esecuzione della sentenza o si sia indebitamente arricchita.

Principio di diritto

Quando il Tribunale, nell’esercizio della competenza estesa al merito in materia di concorrenza, annulla la decisione della Commissione sulla sanzione ma sostituisce ad essa un’ammenda di identico importo, l’ammenda del giudice dell’Unione non costituisce una nuova sanzione autonoma: essa si sostituisce retroattivamente a quella amministrativa e mantiene la medesima esigibilità originaria, con conseguente decorrenza degli interessi di mora dalla data prevista nella decisione della Commissione. In tale contesto, la Commissione non viola l’articolo 266 TFUE imputando i pagamenti provvisori al debito residuo e chiedendo gli interessi secondo il regime originario; non sussiste quindi né responsabilità extracontrattuale dell’Unione né arricchimento senza causa.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266, primo comma, TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 299 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
  • Articolo 85 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 99, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 168, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Esecuzione della sentenza del 15 luglio 2015 e interessi sulle ammende antitrust

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da tre società del gruppo Westfälische Drahtindustrie contro la Commissione europea in relazione all’esecuzione della sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 nella causa T-393/10, resa in materia di intese anticoncorrenziali nel mercato europeo dell’acciaio per precompresso. Il nucleo della controversia è la determinazione della decorrenza degli interessi di mora e l’imputazione dei pagamenti provvisori effettuati in esecuzione di un provvedimento sommario.

Fatti e antecedenti procedurali

La Commissione, con la decisione C(2010) 4387 definitivo, aveva accertato una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nel mercato dell’acciaio per precompresso e aveva inflitto ammende alle ricorrenti. Successivamente, con decisione del 30 settembre 2010, aveva ridotto alcuni importi, prevedendo il pagamento entro tre mesi dalla notifica e interessi automatici in caso di ritardo.

Le ricorrenti avevano chiesto provvedimenti provvisori; con ordinanza del 13 aprile 2011 il presidente del Tribunale aveva sospeso l’obbligo di prestare garanzia bancaria, subordinandolo però a pagamenti provvisori mensili. Nel 2015 il Tribunale, nella causa T-393/10, aveva confermato l’infrazione ma aveva annullato la decisione nella parte relativa all’ammenda per errori nella valutazione della capacità contributiva, fissando poi esso stesso un’ammenda di importo identico.

Dopo tale sentenza, era sorto il disaccordo sulla data di decorrenza degli interessi: le ricorrenti sostenevano che gli interessi dovessero decorrere solo dal 15 luglio 2015, mentre la Commissione riteneva che dovessero decorrere dalla scadenza originaria prevista dalla decisione del 2010. La Commissione ha quindi intimato il pagamento di un ulteriore saldo con lettera del 2 marzo 2020.

Oggetto del ricorso

Le ricorrenti chiedevano, in via principale:

  • l’annullamento della lettera della Commissione del 2 marzo 2020;
  • l’accertamento che l’ammenda era stata integralmente pagata il 17 ottobre 2019;
  • la condanna della Commissione a restituire una somma che sarebbe stata percepita in eccesso, per arricchimento senza causa.

In subordine, domandavano il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, sostenendo che la Commissione avesse violato l’articolo 266, primo comma, TFUE nell’esecuzione della sentenza del 2015.

Ricevibilità e competenza

Il Tribunale respinge innanzitutto la richiesta delle ricorrenti di ottenere una sentenza contumaciale: l’eccezione di irricevibilità e incompetenza proposta dalla Commissione era stata infatti depositata tempestivamente, tenuto conto delle notifiche tramite e-Curia e del dies a quo del termine.

Quanto al secondo capo delle conclusioni, diretto a ottenere una dichiarazione generale circa le modalità di imputazione dei pagamenti, il Tribunale ne dichiara l’incompetenza: il contenzioso dell’Unione non conosce azioni che consentano al giudice di formulare dichiarazioni astratte o ingiunzioni alle istituzioni nell’ambito di un ricorso ex articolo 263 TFUE.

Il terzo e il quarto capo delle conclusioni sono invece ritenuti ricevibili, poiché non mirano a rimettere in discussione la decisione antitrust del 2010 come tale, ma a denunciare un’asserita esecuzione illegittima della sentenza del 2015 e un preteso indebito arricchimento della Commissione.

Ragionamento sul merito: assenza di illegittimità nell’esecuzione della sentenza del 2015

Il Tribunale respinge il motivo principale delle ricorrenti, fondato sull’idea che la sentenza del 15 luglio 2015 avesse annullato ex tunc l’ammenda originaria e l’avesse sostituita con una nuova e distinta “ammenda giurisdizionale”, esigibile solo dalla data della sentenza.

Il Tribunale ricorda che la competenza estesa al merito in materia di concorrenza, prevista dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, consente al giudice dell’Unione di sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta dalla Commissione, ma sempre con riferimento alla stessa ammenda iniziale. L’ammenda fissata dal giudice non è quindi una nuova sanzione autonoma: la decisione della Commissione si considera modificata retroattivamente in virtù dell’effetto sostitutivo della sentenza.

Di conseguenza, la sentenza del 15 luglio 2015 non ha prodotto una sanzione nuova con decorrenza autonoma degli interessi, ma ha sostituito l’importo originariamente fissato dalla Commissione, mantenendo la struttura del credito e la sua esigibilità secondo il regime originario. Gli argomenti delle ricorrenti tratti dal dispositivo, dai riferimenti ai punti 335, 346 e 356 della sentenza del 2015 e dalla successiva ordinanza del 17 maggio 2018 sono tutti respinti: nessuno di essi dimostra che il Tribunale avesse limitato l’effetto retroattivo della propria decisione o escluso gli interessi a partire dal 4 gennaio 2011.

In particolare, il Tribunale precisa che:

  • la sospensione della prestazione della garanzia bancaria non sospendeva l’esigibilità del credito, che continuava a produrre interessi;
  • il riferimento alla capacità contributiva nel 2015 non implica che le ricorrenti non avessero alcuna capacità nel 2010-2011;
  • la stima del saldo residuo nel 2015 riguardava solo il capitale, non la disciplina degli interessi;
  • la condanna alle spese non prova l’esistenza di una nuova sanzione autonoma.

Conseguenze: rigetto della responsabilità extracontrattuale e dell’arricchimento senza causa

Poiché la Commissione ha correttamente applicato il regime degli interessi e dell’imputazione dei pagamenti, il Tribunale esclude qualsiasi violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266, primo comma, TFUE. Manca dunque il presupposto dell’illegittimità necessario per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Parimenti, la domanda di arricchimento senza causa è respinta: essa riprende sostanzialmente la stessa tesi già smentita sul piano dell’illegittimità. Non essendo stato dimostrato che la Commissione abbia ricevuto una somma priva di base giuridica, non sussiste alcun indebito arricchimento per l’importo di EUR 1.633.085,17.

Decisione sul ricorso di annullamento

Il primo capo delle conclusioni, diretto all’annullamento della lettera del 2 marzo 2020, è respinto nel merito. Il Tribunale non esamina nemmeno l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, poiché i motivi addotti dalle ricorrenti sono comunque infondati.

Dispositivo e principio ricavabile

Il ricorso è integralmente respinto e le ricorrenti sono condannate alle spese.

Il principio che emerge è che, in materia di ammende antitrust, l’esercizio da parte del Tribunale della competenza estesa al merito non trasforma l’ammenda riformata in una nuova sanzione autonoma: la modifica opera retroattivamente sulla decisione della Commissione, con conseguente permanenza della decorrenza originaria degli interessi di mora e legittimità della richiesta del saldo residuo da parte della Commissione.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaammende antitrustesecuzione delle sentenze dell’unioneresponsabilità extracontrattuale dell’unionearricchimento senza causa

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