Cassazione Civile, Ordinanza n. 29060/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente in una controversia su avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno 2008, fondato su indagini bancarie. Il punto centrale riguardava un versamento di euro 105.000 accreditato sul conto del professionista mediante assegno circolare, che il contribuente aveva giustificato come restituzione di un prestito infruttifero da lui precedentemente erogato alla società di cui era socio e amministratore. La CTR aveva ritenuto sufficiente, per vincere la presunzione fiscale, la prova documentale dell'anticipazione di somme alla società. L'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la prova del precedente finanziamento non basta: il contribuente deve dimostrare anche che il singolo versamento bancario provenga effettivamente dalla società debitrice e costituisca restituzione del finanziamento, con prova specifica e analitica per la singola movimentazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto corretta l'impostazione per cui, in tema di accertamenti bancari, il contribuente deve fornire prova contraria analitica e specifica per ciascuna operazione, dimostrando che il versamento non sia riferibile ad operazioni imponibili. Nel caso concreto, la CTR si è limitata ad accertare l'esistenza di un finanziamento del socio alla società, ma non ha verificato se il versamento contestato fosse davvero la restituzione di quel finanziamento, ossia l'adempimento dell'obbligazione restitutoria della società. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, perché rinnovi l'esame secondo i principi indicati.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
comma 1, numero 2), secondo periodo
Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito; per i versamenti la presunzione opera nei confronti di tutti i contribuenti e può essere superata solo con prova contraria specifica che dimostri la irrilevanza fiscale della singola operazione o la sua inclusione nel reddito imponibile.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Rinvia all'art. 32, comma 1, n. 2, per l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, confermando l'estensione della presunzione legale anche ai contribuenti diversi dagli imprenditori.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di accertamenti bancari quale norma che prevede una presunzione legale in favore dell'erario anche in materia IVA, superabile con prova analitica del contribuente.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni bancarie di fonte legale non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 600 del 1973
nel richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014
La declaratoria di illegittimità costituzionale ha inciso sulle operazioni di prelevamento limitatamente alle parole "o compensi", senza modificare la disciplina dei versamenti bancari oggetto della controversia.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, il versamento sul conto corrente del contribuente integra una presunzione legale relativa di maggior reddito, operante nei confronti di tutti i contribuenti; il contribuente può vincerla solo con prova contraria specifica e analitica riferita a ciascuna singola movimentazione.
- La prova liberatoria non può limitarsi a dimostrare l'esistenza di un rapporto sottostante astrattamente idoneo a spiegare l'operazione; occorre provare anche la concreta riferibilità della singola somma al titolo allegato e la sua estraneità a operazioni imponibili.
- Il giudice di merito, quando il contribuente contesti gli esiti dell'accertamento bancario, deve verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte per ogni movimento e darne conto in motivazione in modo puntuale.
- La presunzione legale prevista dalle norme sugli accertamenti bancari non è una presunzione semplice: non richiede i requisiti dell'art. 2729 c.c. e l'apprezzamento della sua efficacia probatoria è compiuto dal legislatore, non dal giudice caso per caso.
- Nel caso di restituzione di un finanziamento infruttifero soci-società, non basta provare che il socio abbia anticipato somme alla società; va provato che la somma accreditata al socio costituisca proprio la restituzione di quel finanziamento da parte della società debitrice.
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