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Sentenza

Sentenza n. 949/2026 - Roma, Sezione 3

PER OTTENERE - l’accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, sull'istanza avanzata in data 23 giugno 2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di picco di 18,21 MWp presso via Boccea nel comune di Roma; - la condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006.

Giustizia amministrativa202513815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di VIA per un impianto agrivoltaico di 18,21 MWp nel Comune di Roma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 23 giugno 2023 un'istanza per il rilascio della VIA ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006. Dopo la verifica di completezza documentale, il MASE ha pubblicato un primo avviso al pubblico il 1° dicembre 2023 e un secondo avviso il 29 maggio 2024, a seguito di integrazioni, con conclusione della consultazione il 13 giugno 2024. Il procedimento è rimasto nella fase di istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, senza acquisizione del relativo parere né del concerto del Ministero della Cultura e senza adozione del provvedimento finale. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. 152/2006, degli artt. 20 e 22 del d.lgs. 199/2021, degli artt. 1, 2 e 6 della l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, doverosità dell'azione amministrativa e giusto procedimento, nonché della disciplina eurounitaria e nazionale di favore per la diffusione delle energie rinnovabili. In particolare, ha sostenuto che i termini previsti dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006, espressamente qualificati come perentori, erano ampiamente scaduti e che le modifiche introdotte dal d.l. 153/2024 sui criteri di priorità dei progetti non potevano trasformarli in termini ordinatori né giustificare l'inerzia amministrativa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., ravvisando un obbligo giuridico dell'amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di VIA. Ha accertato che il progetto rientra nell'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 e che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del MASE, avrebbe dovuto predisporre lo schema di provvedimento nei termini dell'art. 25, comma 2-bis, mentre il MASE avrebbe dovuto adottare il provvedimento finale previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. Poiché la consultazione pubblica si era conclusa il 13 giugno 2024 e il procedimento risultava ancora in istruttoria tecnica, il giudice ha ritenuto violati tutti i termini perentori previsti dalla disciplina della VIA. Le difficoltà operative o organizzative interne non escludono il silenzio-inadempimento e non giustificano il mancato rispetto dei termini. Il TAR ha inoltre escluso che il d.l. 153/2024, introducendo criteri di priorità e quote di trattazione, abbia derogato alla perentorietà dei termini: tali criteri hanno natura organizzativa e non autorizzano né la sospensione né lo sforamento dei termini procedimentali. Il ricorso è stato accolto; il MASE è stato ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, fermo il successivo rispetto della scansione temporale dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006. Il MASE è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono di accertare l'illegittimità dell'inerzia e ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    “le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”

    Sancisce il generale obbligo di concludere i procedimenti mediante un provvedimento espresso entro un termine certo, salvo la diversa disciplina dei procedimenti speciali.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Individua la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC quale organo istruttorio per le VIA relative ai progetti PNRR, PNIEC e alle altre categorie previste dalla norma.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    “la Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione [...] Nei successivi trenta giorni [...] adotta il provvedimento di VIA”

    Prevede la scansione temporale per l'istruttoria della Commissione Tecnica e per l'adozione del provvedimento finale di VIA.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori”

    Qualifica come perentori tutti i termini del procedimento di VIA; il loro superamento rende illegittima l'inerzia dell'amministrazione.

  • art. 7-bis, comma 4, d.lgs. 152/2006

    Individua il MASE quale autorità competente a concludere il procedimento di VIA statale, con il coinvolgimento del Ministero della Cultura per il concerto.

  • art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006

    “La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente”

    I criteri e le quote di priorità nella trattazione dei progetti costituiscono strumenti organizzativi e non derogano ai termini perentori dei procedimenti di VIA.

  • art. 3-bis, comma 3, d.lgs. 152/2006

    La disciplina del Codice dell'ambiente può essere derogata, modificata o abrogata solo mediante dichiarazione espressa; non è quindi possibile desumere implicitamente una deroga alla perentorietà dei termini VIA.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione e la pubblicazione della documentazione relativa all'istanza di VIA.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità impongono una gestione efficiente, tempestiva, trasparente e non discriminatoria dei procedimenti amministrativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA relativo a progetti rientranti nell'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro la scansione temporale prevista dall'art. 25, comma 2-bis, essendo tutti i termini qualificati come perentori dall'art. 25, comma 7.
  • Il superamento dei termini perentori del procedimento di VIA integra silenzio-inadempimento e legittima l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., senza che difficoltà operative o disfunzioni organizzative interne possano giustificare l'inerzia dell'amministrazione.
  • I criteri di priorità e le quote di trattazione dei progetti introdotti dall'art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. 152/2006 hanno natura organizzativa e non trasformano i termini perentori della VIA in termini ordinatori, né consentono di sospenderli o differirli.
  • L'omesso riferimento ai progetti attuativi del PNIEC nell'art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. 152/2006 non comporta alcuna deroga implicita alla perentorietà dei termini stabilita dall'art. 25, comma 7, per tali progetti.
  • In presenza di silenzio-inadempimento su un procedimento di VIA, il giudice può ordinare all'amministrazione competente di adottare un provvedimento espresso e motivato entro un termine giudiziale compatibile con le priorità organizzative, fermo il rispetto della successiva scansione procedimentale prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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