Sentenza n. 867/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 406/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Palermo Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.1.2025 e notificata al Ministero dell'istruzione e del Merito in data 30/01/2025 a mezzo di posta elettronica certificata , all'indirizzo estratto da Reginde.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva imposto l'emissione della carta docente e l'accredito di complessivi euro 2.500,00 per cinque anni scolastici, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. Il titolo giudiziale aveva condannato l'amministrazione all'emissione della carta docente in favore della ricorrente e all'assegnazione sulla stessa di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi maturati. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, comprovato dall'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo e di pagare puntualmente le somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, a carico dell'amministrazione e a favore della ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine sino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, per un ulteriore termine di sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite PAT e che i ritardi nell'esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie; nel caso concreto ha fondato l'ordine di pagamento e la nomina commissariale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora a carico dell'amministrazione inadempiente; il TAR l'ha determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dall'ordine di pagamento fino al soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'adempimento delle amministrazioni a seguito della notificazione del titolo esecutivo; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sulla gratuità dell'incarico del commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza relativa ai decreti ex legge Pinto, è stata ritenuta applicabile analogicamente alle condanne pecuniarie diverse, quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione resistente, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 26 c.p.a.
Concorre, unitamente all'art. 91 c.p.c., a fondare la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali; il TAR lo ha applicato ponendo le spese a carico del Ministero.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria emessa dal giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- L'ordine di esecuzione può essere accompagnato dalla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata anche in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla notificazione o comunicazione dell'ordine giudiziale fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo che intervenga su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- Il munus di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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