Cassazione Penale, Sentenza n. 5024/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per i reati indicati nei capi A) (art. 337 c.p.) e B) (art. 4 L. n.110/75). Il ricorso per cassazione deduce: 1) violazione degli artt. 516, 521 e 522 c.p.p. e carenza di motivazione rispetto al presunto fatto storico diverso (la minaccia costituita da un tentativo di autolesionismo) mai contestato in dibattimento; 2) carenza di motivazione e errore nell'esclusione della causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p., per presunti atti arbitrari posti in essere dai pubblici ufficiali (ammanettamento e accompagnamento coattivo), con richiamo alla possibilità di configurazione della causa in via putativa; 3) errata applicazione degli artt. 157, 160 e 161 c.p. con riguardo alla decorrenza della prescrizione del reato di cui al capo B) (commesso tra il 23 e 24.07.2016), stante i periodi di sospensione (in particolare per l'astensione del difensore) che avrebbero determinato l'estinzione per prescrizione prima dell'udienza di appello del 24.11.2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo: la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta adeguata e la condotta degli agenti (ammanettamento e accompagnamento per identificazione) giustificata dalle circostanze (trovato di notte con un lungo coltello nei pressi di una "bambinopoli", segni di agitazione e assenza di documenti). Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: il Tribunale ha computato 575 giorni di sospensione del decorso prescrizionale e ha accertato che il reato di cui al capo B) si è estinto per prescrizione il 17/02/2023, antecedentemente alla sentenza d'appello. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B) per estinzione per prescrizione e la rideterminazione della pena per il residuo reato in mesi otto di reclusione; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
artt. 516, 521, 522 cod. proc. pen.
Riferite dalla difesa come norme procedurali cui la sentenza impugnata avrebbe dovuto conformarsi in ordine alla motivazione e alle formalità; la Corte ha ritenuto invece la motivazione sufficiente e conforme ai principi di legge.
art. 337 cod. pen.
Norma relativa al capo A) per cui l'imputato è stato condannato; la Corte ha confermato la valutazione di colpevolezza rispetto alle condotte violente verso i due agenti.
art. 4 L. n. 110/1975
Norma relativa al capo B) (illecito connesso a arma/coltello). Il reato disciplinato da questa norma è stato dichiarato estinto per prescrizione alla data accertata dalla Corte.
art. 393-bis cod. pen.
Invocato come causa di non punibilità per atti arbitrari della polizia o per putativa applicazione della causa; la Corte ha ritenuto che, nei fatti accertati (persona con coltello, agitazione, assenza documenti), non sussistessero abusi tali da integrare la causa di non punibilità.
artt. 157, 160, 161 cod. pen.
Norme sulla prescrizione del reato e sulle sospensioni e interruzioni dei termini prescrizionali. La Corte ha applicato queste norme computando 575 giorni di sospensione (per astensione del difensore) e ha concluso per l'estinzione del reato di cui al capo B) prima della pronuncia d'appello.
Massime di principio
- La Cassazione può annullare una sentenza limitatamente a singoli capi quando accerta l'estinzione del reato per prescrizione senza necessità di rinvio.
- Per valutare l'eventuale abuso da parte delle forze di polizia (e l'applicabilità di cause di non punibilità o della loro forma putativa) occorre una valutazione concreta delle circostanze: presenza di arma, contesto (es. luogo e ora), comportamento dell'interessato e necessità degli atti di identificazione.
- La corretta determinazione della prescrizione richiede il computo preciso dei periodi di sospensione (ad es. per astensione del difensore) e la loro incidenza sulla decorrenza del termine; se la prescrizione si è verificata prima della sentenza impugnata, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del reato.
- La motivazione della sentenza deve collegare le risultanze probatorie alle conclusioni: la Cassazione valuta la congruità logico-giuridica della motivazione e respinge censure quando la motivazione appare sufficiente e coerente.
- In caso di annullamento parziale per prescrizione, il giudice di legittimità può anche rideterminare la pena per i reati residui ove possibile.
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