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Ordinanza

Ordinanza n. 1793/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. III, di reiezione della domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (privato ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il privato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Nel corso del giudizio d'appello l'appellante ha dichiarato di avere conseguito il bene della vita cui aspirava, insistendo tuttavia sulla censura relativa alla condanna alle spese della fase cautelare di primo grado. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi sostanziali né la natura del bene della vita conseguito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato parzialmente improcedibile l'appello cautelare, poiché l'appellante aveva conseguito il bene della vita e non aveva quindi più interesse alla decisione sulla domanda cautelare sostanziale. Ha invece accolto l'appello limitatamente alla regolamentazione delle spese del primo grado, riformando sul punto l'ordinanza cautelare impugnata. La novità e la complessità delle questioni controverse hanno giustificato la compensazione delle spese della fase cautelare di primo grado. Sono state parimenti compensate le spese del giudizio d'appello.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie.

Massime di principio

  • L'appello cautelare diviene improcedibile, in tutto o in parte, quando l'appellante consegue nel corso del giudizio il bene della vita perseguito e viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda cautelare sostanziale.
  • La questione relativa alla regolamentazione delle spese conserva autonoma rilevanza anche quando la domanda cautelare principale è divenuta improcedibile.
  • La novità e la complessità delle questioni controverse possono giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare di primo grado e del giudizio d'appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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