Cassazione Penale, Sentenza n. 10013/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnava la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla immediata esecutività delle sanzioni amministrative accessorie: la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo, applicate contestualmente alla pena concordata poi sostituita con giorni 83 di lavori di pubblica utilità
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa sospensione dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie (sospensione della patente e confisca del veicolo). Ha disposto la sospensione di tali provvedimenti fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, facendo riferimento alla giurisprudenza che impone la sospensione per non vanificare eventuali effetti favorevoli in caso di esito positivo del lavoro
Norme richiamate
art. 186 cod. strada, commi 7 e 9-bis
In caso di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità il giudice deve quantificare la durata della sospensione della patente nei limiti edittali e disporre l'eventuale confisca se il veicolo è di proprietà dell'imputato; tuttavia l'efficacia di tali misure va sospesa fino alla verifica dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
«Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
Nonostante la limitazione prevista, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si censurino l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie
art. 606 cod. proc. pen.
Ai sensi di questa norma la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento in cui siano applicate o omesse sanzioni amministrative accessorie, come affermato dalle Sezioni Unite
art. 620, comma 1, lett. 1) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, nell'ambito del provvedimento di annullamento, di ordinare la sospensione dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie fino alla valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammesso anche contro la sentenza di patteggiamento che applica sanzioni amministrative accessorie quando si contesta l'erronea o omessa applicazione di tali sanzioni
- Se la pena detentiva/pecuniaria è sostituita con lavori di pubblica utilità, il giudice deve quantificare le misure accessorie (es. sospensione della patente) ma sospenderne l'esecuzione fino alla verifica dell'esito del lavoro per non vanificare eventuali benefici futuri
- In caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità il reato può estinguersi, la sospensione della patente può essere ridotta della metà e la confisca revocata; perciò l'esecuzione immediata delle misure accessorie è inopportuna
- La Corte di Cassazione può disporre la sospensione dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie ex art. 620 cod. proc. pen. nell'ambito del provvedimento di annullamento
- Difesa e pubblico ministero dovrebbero sollevare espressamente la questione della sospensione delle sanzioni accessorie o impugnarne l'omissione per ottenere la protezione prevista dalla giurisprudenza
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