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Sentenza

Sentenza n. 1578/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2445/2024 del 18/12/2024 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 2445/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e all'accredito di 2.500 euro oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2445/2024 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 27 febbraio 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente alla costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta 2.500 euro per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato. Il TAR ha preliminarmente verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e il passaggio in giudicato della sentenza, risultante da attestazione di segreteria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, sia il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta docente e di accreditare sulla stessa 2.500 euro per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un funzionario apicale, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 552 euro, oltre accessori di legge, per spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    La norma costituisce il fondamento sostanziale del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Il giudicato e il dispositivo dispongono la corresponsione degli interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine risultava ampiamente decorso.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 93 c.p.c., il fondamento della regolazione delle spese processuali e della distrazione in favore del difensore antistatario.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che dichiari di averle anticipate e di non aver riscosso i compensi.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la controversia rientri nell'ambito della giurisdizione amministrativa di ottemperanza.
  • Prima di proporre l'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il termine è rispettato quando, al momento della notificazione del ricorso per ottemperanza, siano trascorsi più di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
  • In sede di ottemperanza, accertata l'inottemperanza al giudicato, il giudice deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta, prevedendone l'intervento per il caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto precettivo del giudicato, disponendo anche il pagamento degli accessori espressamente riconosciuti nella pronuncia da eseguire, quali gli interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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