Sentenza n. 36/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 61/2025 emessa dal Tribunale Civile di Asti sezione lavoro, recante n. R.G. 784/2024, pubblicata il 07.02.2025, riconoscimento bonus carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, importo complessivo euro 2.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Asti che aveva riconosciuto il bonus carta docente per quattro anni scolastici, per complessivi euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Asti, notificata al Ministero mediante PEC, con la quale le era stato riconosciuto il bonus carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. Ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto la condanna al pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione. Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando che la sentenza era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificata al Ministero presso il domicilio reale e che, alla data del ricorso, era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per eseguire il pagamento e compiere gli atti necessari, a spese dell'Amministrazione inadempiente. La ricorrente è stata onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile azionata.
art. 475 c.p.c.
È richiamato quale base per la produzione della sentenza civile in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 55/2014
È richiamato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione delle spese professionali, ulteriormente ridotte in ragione della serialità e della limitata complessità della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è eseguibile davanti al giudice amministrativo una sentenza civile munita dei requisiti formali necessari, notificata all'amministrazione soccombente, quando sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e l'inottemperanza non sia contestata.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato recante una condanna pecuniaria dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico, anche con facoltà di delega, e, quando l'incarico è connesso ai compiti istituzionali del dipendente, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza le spese seguono la soccombenza e possono essere ridotte rispetto ai parametri ordinari in presenza di una controversia seriale e priva di particolare complessità interpretativa o applicativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →