Cassazione Civile, Ordinanza n. 02432/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché depositato oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c. dalla notificazione. Non è stato esaminato il motivo di merito relativo all'usucapione della servitù di passaggio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
Nel giudizio di merito due soggetti avevano domandato l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, sia pedonale sia carrabile, su una striscia di terreno larga due metri appartenente ai convenuti. I convenuti avevano contestato che il passaggio fosse mai stato esercitato sulla porzione indicata dagli attori, sostenendo invece che l'uso, se esistente, riguardasse una diversa striscia contigua. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti proponevano un unico motivo di impugnazione, ma la Corte non è entrata nel merito perché il controricorrente aveva eccepito l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito in cancelleria oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; la Corte ha verificato che il ricorso, notificato il 1.2.2022, era stato depositato il 25.2.2022, oltre il termine di 20 giorni scaduto il 21.2.2022.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere depositato in cancelleria entro venti giorni dalla notificazione; il deposito oltre tale termine determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamata la proposta del relatore formulata nella fase camerale, ma la Corte decide preliminarmente su una questione processuale assorbente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio stabilito dall'art. 369 c.p.c. comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, a prescindere dalla fondatezza dei motivi dedotti.
- Il controllo sulla tempestività del deposito del ricorso precede ogni esame del merito e, se negativo, assorbe l'analisi delle censure proposte.
- In caso di improcedibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e può essere dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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