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Sentenza

Sentenza del 29/05/2018 n. 2459 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Esenzione Iva - Prestazioni di ricovero e cura - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di applicare l'esenzione IVA in modo generalizzato sulla base della sola esistenza di una convenzione è stata esclusa. L'esenzione è riconoscibile soltanto per le singole prestazioni documentate come rientranti nell'ambito della convenzione; le prestazioni private o rese in regime di solvenza rimangono soggette a IVA. Il contribuente, non avendo assolto l'onere della prova richiesto, risulta soccombente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione IVA prevista per le prestazioni di ricovero e cura rese da case di cura convenzionate. Il contribuente sosteneva che l'esistenza di una convenzione fosse sufficiente a escludere l'imposta. La sentenza ha invece precisato che l'esenzione opera soltanto per le prestazioni effettivamente rese in regime di convenzione, mentre restano imponibili quelle erogate in regime di solvenza, con corrispettivi liberamente stabiliti dalle parti. Spetta al contribuente dimostrare che ciascuna prestazione per la quale invoca l'esenzione sia concretamente coperta dalla convenzione.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 19, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    prestazioni di ricovero e cura rese da case di cura "convenzionate"

    Il riferimento espresso alle case di cura convenzionate limita l'esenzione alle prestazioni effettivamente rese nell'ambito della convenzione e non a tutte le attività della struttura. La sola esistenza della convenzione non è sufficiente: il contribuente deve provare che ogni prestazione esente sia concretamente coperta dalla convenzione.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali, il contribuente deve dimostrare in modo puntuale la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma.
  • La presenza di una convenzione con il Servizio sanitario non comporta automaticamente l'esenzione IVA per tutte le prestazioni rese dalla struttura.
  • Le prestazioni rese in regime di solvenza, con prezzi liberamente determinati, sono normalmente imponibili se non risultano specificamente comprese nella convenzione.
  • È opportuno conservare documentazione che colleghi ogni prestazione, fattura o tipologia di servizio alle previsioni della convenzione, per poter dimostrare il diritto all'esenzione.

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