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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20347/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto del giudice di pace che aveva convalidato la proroga di trenta giorni del suo trattenimento presso un Centro per il Rimpatrio, deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa o erronea applicazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 e degli artt. 24 e 111 Cost. Sosteneva che la norma richiamata presupponesse l'utilizzo di specifiche cognizioni tecniche e investigative, sicché il giudice non avrebbe potuto limitarsi a una convalida formale, ma avrebbe dovuto valutare gli indici di pericolosità del soggetto da espellere; lamentava inoltre che il decreto di fissazione dell'udienza gli fosse stato notificato soltanto la mattina dell'udienza, con lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, quanto al primo profilo, che il ricorrente non avesse colto la ratio decidendi del provvedimento impugnato: la proroga del trattenimento nel CPR è misura strumentale all'esecuzione dell'espulsione e prescinde dalla pericolosità del soggetto, essendo finalizzata a consentire il tempo necessario per l'identificazione e l'acquisizione dei documenti di viaggio. Quanto al secondo profilo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato quale concreta attività difensiva gli fosse stata preclusa, né aveva dimostrato un pregiudizio al diritto di difesa, anche perché era stato nominato un avvocato che aveva svolto compiutamente la difesa; i termini strettissimi previsti dall'art. 14, commi 4 e 5, TUI erano stati comunque rispettati. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come vizio di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente; la Corte lo inquadra nel sistema del trattenimento finalizzato all'esecuzione dell'espulsione, che non richiede una valutazione della pericolosità ai fini della proroga.

  • art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. 286/1998

    La Corte evidenzia che i termini strettissimi per la convalida sono stati rispettati.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per dedotta lesione del diritto di difesa; la Corte esclude il vulnus per mancanza di specificazione del pregiudizio subito.

  • art. 111 Cost.

    Invocato insieme all'art. 24 Cost. a tutela del contraddittorio e del giusto processo; la Corte non ravvisa una lesione concreta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che censuri la violazione di norme processuali è inammissibile se non indica in concreto quale pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito sia derivato dalla dedotta irregolarità.
  • La censura di violazione di legge deve misurarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; se investe un presupposto estraneo alla logica della pronuncia, il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • La proroga del trattenimento amministrativo finalizzato all'espulsione ha funzione strumentale all'esecuzione del decreto di rimpatrio e può essere giustificata dalla necessità di completare l'identificazione o acquisire i documenti di viaggio, senza che rilevi, di per sé, la pericolosità del soggetto trattenuto.
  • La dedotta lesione del diritto di difesa per tempi ridotti tra notificazione dell'udienza e comparizione non è sufficiente, da sola, a determinare invalidità dell'atto se non si allega e dimostra quale attività difensiva sia stata concretamente impedita.
  • Il rispetto dei termini di convalida previsti dalla disciplina dell'immigrazione e la presenza di difesa tecnica effettivamente svolta escludono, di regola, la configurabilità di un pregiudizio processuale idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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