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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32087/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva chiesto in primo grado il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari; il Tribunale aveva rigettato la domanda con decreto. Contro tale provvedimento l'interessato proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Nel giudizio di legittimità il Ministero dell'interno non depositava controricorso, ma un atto solo finalizzato alla partecipazione alla discussione orale, ritenuto irrituale e quindi inidoneo a costituirsi validamente. La Corte ha però esaminato d'ufficio un profilo preliminare di ammissibilità del ricorso: la procura speciale per il ricorso per cassazione, nel rito in materia di protezione internazionale disciplinato dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, deve recare espressamente l'indicazione di una data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e deve risultare certificata dal difensore. Nel caso concreto la procura, pur riportando gli estremi del provvedimento, la data di rilascio e la firma del ricorrente, conteneva solo l'autenticazione della firma con la formula "vera ed autentica la firma", senza una chiara attestazione che la data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento. La Corte ha dunque applicato il principio, già chiarito dalle Sezioni Unite, secondo cui non basta la mera presenza della data nella procura se manca la specifica certificazione del difensore circa la posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie regolate dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere certificata dal difensore; tale requisito non può essere surrogato dal solo contenuto complessivo dell'atto né dalla sola autentica della firma. Poiché la procura prodotta non recava una certificazione idonea della posteriorità della data di rilascio, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese per l'irrituale costituzione dell'intimato. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    Nel rito in materia di protezione internazionale la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne la data, a pena di inammissibilità.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come parametro ordinario rispetto al quale l'art. 35-bis introduce una disciplina speciale sulla procura.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come norma generale sulla procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla disciplina speciale del rito protezione internazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve contenere un requisito formale autonomo e speciale: l'indicazione esplicita che il rilascio è successivo alla comunicazione del provvedimento impugnato, con certificazione del difensore.
  • La sola autenticazione della firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura, se dall'atto non risulta in modo chiaro che il difensore abbia attestato la posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto.
  • Il requisito della certificazione della data non può essere desunto per implicito dal contenuto complessivo della procura, né può essere supplito da formule generiche o dalla mera indicazione della data stessa.
  • Nel procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione, la costituzione dell'intimato deve avvenire con gli strumenti processuali previsti per la partecipazione alla fase decisoria scritta; un atto depositato solo per la discussione orale è irrituale e non integra valida costituzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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