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Ordinanza

Ordinanza n. 1923/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - per quanto di interesse, della "Graduatoria di merito nazionale degli studenti UE dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)" pubblicata in data 8 gennaio 2026 nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca; - per quanto di interesse, del Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca 22 dicembre 2025, n. 1115, (doc. 2), pubblicato nel sito del Ministero dell'Università e Ricerca in data 23 dicembre 2025 e recante "Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26"; - nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, per quanto di interesse, tra i quali, senza pretesa di completezza, il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, pubblicato nel sito del Ministero dell'Università e della Ricerca in data 4 giugno 2025 e recante "la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026".

Giustizia amministrativa202602252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria nazionale degli studenti UE per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, nonché i decreti ministeriali disciplinanti l'accesso ai corsi e la formazione della graduatoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la graduatoria nazionale pubblicata l'8 gennaio 2026, il decreto ministeriale 22 dicembre 2025, n. 1115, e gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale 30 maggio 2025, n. 418, relativi alle nuove modalità di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria e alla formazione delle graduatorie durante il semestre filtro. Nel corso dell'udienza cautelare la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensione, anche in considerazione dell'orientamento già espresso dalla Sezione in controversie analoghe. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati, disponendo invece l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza pronunciarsi sul merito della legittimità della graduatoria e dei decreti ministeriali. Ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca. La pubblicazione deve contenere l'autorità giudiziaria, il numero di registro generale, le parti, il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, l'indicazione dei controinteressati con allegazione dell'elenco nominativo, nonché gli estremi dell'ordinanza autorizzativa. Il Ministero deve mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un attestato della pubblicazione e predisporre sulla home page il collegamento alla sezione "Atti di notifica". Gli adempimenti devono essere effettuati entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni; la violazione dei termini comporta l'improcedibilità del gravame. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare incidentale.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla notificazione per pubblici proclami e alla necessità di assicurare l'effettività del contraddittorio nei confronti di una pluralità elevata di destinatari.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dell'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide su una graduatoria unica nazionale, devono essere considerati controinteressati tutti i soggetti collocati nella graduatoria la cui posizione potrebbe essere pregiudicata dall'accoglimento del ricorso, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero molto elevato dei controinteressati rende oggettivamente sommamente difficile e onerosa la notificazione ordinaria, purché la modalità non si risolva in una mera pubblicità e consenta l'individuazione nominativa dei destinatari.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del ricorso integrale, degli eventuali motivi aggiunti, del provvedimento autorizzativo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, con strumenti idonei a rendere stabile e conoscibile la pubblicazione.
  • Il mancato compimento degli adempimenti di integrazione del contraddittorio entro i termini perentori stabiliti dal giudice può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTermini del procedimento

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