Cassazione Penale, Sentenza n. 2679/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Catania deducendo due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per 'motivazione apparente', contestando la valutazione delle prove testimoniali e l'omessa risposta a specifiche censure riguardanti sommarie informazioni (amministratore del condominio e figlia delle parti civili); 2) errata applicazione dell'art. 649 c.p.p. (divieto del doppio giudizio), poiché il Tribunale aveva proclamato il non luogo a procedere per fatto già oggetto di precedente giudicato, mentre i ricorrenti sostenevano che le norme contestate nei due processi fossero in concorso formale (art. 81 c.p.) e non ricadesse il divieto ex art. 649 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha richiamato il divieto, introdotto dal d.lgs. n. 11/2018 e connesso art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, di proporre ricorso per cassazione avverso sentenze d'appello rese per reati di competenza del Giudice di Pace per vizi della motivazione e per valutazioni di merito (richiamando l'art. 606 c.p.p., comma 2-bis). Sul secondo motivo ha ritenuto carente l'interesse delle parti civili ad impugnare una pronuncia di non doversi procedere per violazione del divieto del doppio giudizio (art. 649 c.p.p.), richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui tali pronunce hanno natura meramente processuale e non pregiudicano l'azione civile; inoltre ha osservato che nel caso concreto sussisteva l'identità del fatto storico (triade condotta-nesso causale-evento) tra la contravvenzione del precedente giudizio (art. 674 c.p.) e la contravvenzione contestata (art. 639 c.p.), rendendo applicabile il divieto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 639
Norma oggetto di imputazione nel processo: la Corte non ha ritenuto fondata l'impugnazione relativa alla qualificazione o alla valutazione di tale reato, dichiarando il ricorso inammissibile per vizi di motivazione non ammissibili in cassazione.
Codice penale, art. 674
Articolo applicato nel precedente giudizio; la Corte ha ritenuto che, pur essendo diversa la qualificazione giuridica, vi fosse identità del fatto storico con la contestazione attuale, rilevando la sovrapposizione della triade condotta-nesso causale-evento.
Codice penale, art. 81
Citato dai ricorrenti in ordine al concorso formale di reati; la Corte ha ritenuto che l'argomento non trovasse posto nella fattispecie ricorrente perché prevale l'accertamento di identità del fatto storico.
Codice di procedura penale, art. 649
Norma sul divieto del doppio giudizio; la Corte ha confermato che la dichiarazione di non luogo a procedere per violazione del divieto ex art. 649 ha natura processuale e può rendere inammissibile l'impugnazione della parte civile per mancanza di interesse quando sussista identità del fatto storico.
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato in relazione alla motivazione apparente: i ricorrenti lamentavano violazione di tale norma ma la Corte ha ritenuto le censure come meri apprezzamenti probatori inammissibili in cassazione nel caso di sentenze d'appello per competenza del Giudice di Pace.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 2-bis
Richiama il divieto di ricorso per cassazione per motivi di mera motivazione e valutazione del merito contro sentenze d'appello rese per reati di competenza del Giudice di Pace; utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo.
D.lgs. n. 274/2000, art. 39-bis e D.lgs. n. 11/2018
Le modifiche normative hanno introdotto e rafforzato la limitazione dei mezzi di impugnazione in cassazione per le sentenze di appello relative a reati del Giudice di Pace, escludendo i ricorsi per motivi diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 606 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 576
Richiamato nel percorso argomentativo sulle possibilità del giudice penale di statuire sugli effetti civili in caso di impugnazione della parte civile; la Corte ha indicato i limiti di tale operatività.
Codice di procedura penale, artt. 652 e 654
Richiamati per affermare che la pronuncia di carattere processuale non produce efficacia di giudicato idonea a precludere l'accertamento civile o amministrativo.
Codice di procedura penale, art. 185
Citato relativamente alla possibilità del giudice civile di accertare incidentalmente l'esistenza del reato ai fini del risarcimento; rafforza l'idea che la via civile rimane percorribile.
Massime di principio
- Avverso sentenze d'appello rese per reati di competenza del Giudice di Pace la Cassazione non ammette ricorsi basati su meri vizi di motivazione o sulla rivalutazione del merito: i motivi ammessi sono quelli tassativi dell'art. 606 lett. a), b) e c).
- La parte civile è spesso priva di interesse ad impugnare pronunce di non doversi procedere o di improcedibilità fondate su ragioni processuali (es. mancanza di querela, divieto del 'ne bis in idem' ex art. 649 c.p.p.), perché tali decisioni non precludono l'esercizio dell'azione civile innanzi al giudice civile.
- Per valutare la sussistenza del divieto del doppio giudizio (art. 649 c.p.p.) conta l'identità del fatto storico nella triade condotta-nesso causale-evento: anche se cambia la qualificazione giuridica, il ne bis in idem opera se i fatti sono identici.
- Se si deve tutelare il diritto al risarcimento, la via civile resta percorribile e può essere più efficace quando la pronuncia penale abbia natura meramente processuale; pertanto la parte civile deve valutare l'utilità concreta dell'impugnazione penale.
- In casi analoghi, chi impugna dovrebbe concentrare le censure su motivi ammessi dalla normativa (art. 606 c.p.p. lett. a,b,c) e documentare un interesse attuale e concreto eliminabile con il gravame; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di essere condannato alle spese.
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