Sentenza n. 5853/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della nota di diniego, 10/07/2024.0105043.U, avente ad oggetto “diffida rimozione spostamento contenitori dei rifiuti siti in Via Ceresio in corrispondenza dei numeri civici 22-24 – contestuale istanza di accesso agli atti riguardanti il posizionamento/spostamento dei contenitori rifiuti urbani siti in via Ceresio 22 e 24” del 10 luglio 2024; - del Piano di Posizionamento dei contenitori stradali di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 44 del 13 maggio 2021, così come aggiornato dal “soggetto gestore” AMA S.p.A., approvato ai sensi degli artt. 19, commi 1-4 del suddetto Regolamento e risultante da atto di trasmissione prot. 0086847.U del 11/08/2022, e relativo “ALL. 1”, indirizzato al Municipio II, Roma Capitale con oggetto “Municipio II - trasmissione piano posizionamento contenitori stradali adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di diniego del 10 luglio 2024 relativa alla richiesta di rimozione o spostamento dei contenitori dei rifiuti e contestuale istanza di accesso agli atti, nonché Piano di posizionamento dei contenitori stradali
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui era stata respinta la richiesta concernente la rimozione o lo spostamento dei contenitori stradali collocati in via Ceresio, in corrispondenza dei numeri civici 22-24, unitamente al Piano di posizionamento dei contenitori stradali adottato nell’ambito del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e al relativo aggiornamento trasmesso da AMA S.p.A. al Municipio II di Roma Capitale. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di ricorso, limitandosi a richiamarli per relationem.
La decisione
Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno notificato e depositato un atto di rinuncia al ricorso, dopo l’avvenuto riposizionamento della postazione in altra area. Il TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La dichiarazione è stata ritenuta idonea a definire il processo in forma semplificata. Le spese di giudizio sono state compensate, tenuto conto della disponibilità manifestata dalla parte ricorrente e dell’evoluzione della vicenda.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso; la rinuncia notificata alle parti e depositata nel processo consente la definizione del giudizio secondo le forme previste dal codice.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base normativa per la declaratoria di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando notificata alle altre parti e depositata nel giudizio, consente al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L’avvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente nel corso del giudizio può costituire il contesto fattuale della rinuncia, ma la definizione processuale resta una declaratoria di estinzione per rinuncia quando il ricorrente manifesta espressamente tale volontà.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda processuale e della disponibilità manifestata dalle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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