Tribunale, Sentenza T-17/19
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 3 febbraio 2021. — Giulia Moi contro Parlamento europeo. — Diritto istituzionale – Parlamento – Molestie psicologiche – Decisioni del presidente del Parlamento che concludono per l’esistenza di una situazione di molestie subite da due assistenti parlamentari accreditati e che comminano nei confronti di un deputato la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno per dodici giorni – Articoli 11 e 166 del regolamento interno del Parlamento – Ricorso interno – Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che conferma la sanzione – Articolo 167 del regolamento interno del Parlamento – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Diritti della difesa – Responsabilità extracontrattuale. — Causa T-17/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla le decisioni del presidente del Parlamento europeo e dell’Ufficio di presidenza relative a un caso di molestie psicologiche contestato alla deputata Giulia Moi. La sentenza chiarisce che il reclamo interno previsto dal regolamento del Parlamento non impedisce il successivo ricorso ex articolo 263 TFUE e che il giudice dell’Unione deve poter esaminare insieme accertamento delle molestie e sanzione. La violazione dei diritti della difesa, per mancata comunicazione integrale del fascicolo, rende illegittime tutte le decisioni adottate. Sono invece respinte le pretese risarcitorie e le domande di ordine rivolte al Tribunale.
Molestie psicologiche nel Parlamento europeo: annullamento delle decisioni di accertamento e sanzione per violazione dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo.
La questione giuridica
Se le decisioni del presidente del Parlamento che accertano molestie psicologiche e infliggono una sanzione, nonché la successiva decisione dell’Ufficio di presidenza che conferma la sanzione, siano impugnabili nei termini del ricorso di annullamento; se il ricorso sia ricevibile nonostante il previo reclamo interno ex articolo 167 del regolamento interno; se il procedimento abbia rispettato i diritti della difesa, in particolare l’accesso al fascicolo e l’audizione della persona accusata; e se, in caso di illegittimità, spetti anche il risarcimento dei danni e la derubricazione della sanzione.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, in un procedimento del Parlamento europeo per molestie psicologiche nei confronti di un deputato, la decisione che accerta le molestie, la decisione che irroga la sanzione e la successiva decisione dell’Ufficio di presidenza che conferma la sanzione costituiscono un insieme inscindibile ai fini del controllo giurisdizionale; pertanto, il ricorso è ricevibile anche se proposto dopo il reclamo interno ex articolo 167 del regolamento interno e anche quanto alla decisione di accertamento delle molestie. Nel merito, il procedimento è viziato da violazione dei diritti della difesa perché alla persona accusata non sono stati comunicati integralmente gli elementi del fascicolo su cui si fondavano gli addebiti, né è stato garantito l’accesso utile ai documenti rilevanti; ciò comporta l’annullamento di tutte le decisioni impugnate. La domanda di risarcimento pecuniario e le richieste di ingiunzione sono respinte, mentre le spese sono poste a carico del Parlamento.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 2 TUE
- Articolo 11 del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 166 del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 167 del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 12 del regolamento del 14 aprile 2014 sulle denunce di molestie morali, come modificato il 6 luglio 2015
- Articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 135 del regolamento di procedura del Tribunale
Molestie psicologiche nel Parlamento europeo: annullamento delle decisioni di accertamento e sanzione
La causa T-17/19 riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da una deputata al Parlamento europeo avverso tre decisioni connesse a un procedimento interno per molestie psicologiche nei confronti di due assistenti parlamentari accreditati. Il Tribunale, in composizione ampliata, si pronuncia anche su alcune domande risarcitorie ex articolo 268 TFUE e su questioni di ricevibilità connesse al reclamo interno previsto dal regolamento del Parlamento.
Fatti e procedimento interno nel Parlamento
Due assistenti parlamentari accreditati della ricorrente avevano presentato nel novembre 2017 una richiesta di assistenza ex articolo 24 dello Statuto dei funzionari e, successivamente, una denuncia di molestie al comitato consultivo competente. La ricorrente era stata informata delle contestazioni, aveva presentato osservazioni ed era stata ascoltata dal comitato.
Il 22 maggio 2018 il comitato consultivo aveva concluso per l’esistenza di molestie ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto. Il presidente del Parlamento, con lettera del 2 ottobre 2018, aveva condiviso tale conclusione e, con un ulteriore documento della stessa data, aveva inflitto alla ricorrente la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno per dodici giorni. Su ricorso interno ex articolo 167 del regolamento interno, l’Ufficio di presidenza aveva poi confermato la sanzione con decisione del 12 novembre 2018.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- gli articoli 11, 166 e 167 del regolamento interno del Parlamento europeo;
- l’articolo 12 del regolamento del 14 aprile 2014, come modificato il 6 luglio 2015, relativo alla procedura sulle denunce di mobbing/molestie;
- l’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari;
- gli articoli 41, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali;
- gli articoli 263, 266 e 268 TFUE;
- le disposizioni processuali del regolamento di procedura del Tribunale, in particolare gli articoli 76, 85, 134 e 135.
Ricevibilità del ricorso e oggetto dell’impugnazione
Il Parlamento sosteneva che il ricorso non fosse strutturato per motivi e che, in ogni caso, fosse tardivo o irricevibile quanto ad alcuni atti. Il Tribunale respinge queste eccezioni.
Anzitutto, ritiene che il ricorso soddisfi i requisiti dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, poiché i motivi, pur non formalmente separati, erano identificabili: violazione dei diritti della difesa e del diritto a partecipare al contraddittorio, difetto di motivazione e sviamento di potere.
Quanto all’oggetto della domanda, il Tribunale interpreta il ricorso come diretto contro:
- la decisione del presidente che accerta le molestie;
- la decisione del presidente che irroga la sanzione;
- la decisione dell’Ufficio di presidenza che conferma la sanzione.
Effetto del ricorso interno ex articolo 167 e termini di ricorso
Il punto centrale della sentenza è la relazione tra reclamo interno e ricorso giurisdizionale. Il Tribunale afferma che il ricorso interno previsto dall’articolo 167 del regolamento interno è un rimedio precontenzioso facoltativo e non incide sul diritto di adire il giudice dell’Unione. Né il sistema interno del Parlamento né l’articolo 167 impongono di separare, ai fini del contenzioso, la decisione sull’esistenza delle molestie da quella sulla sanzione.
Secondo il Tribunale, le due decisioni sono inscindibilmente collegate, così come è collegata la decisione dell’Ufficio di presidenza che, pur dichiarando di riesaminare solo la sanzione, svolge in realtà anche un controllo sulla regolarità della constatazione delle molestie. Per esigenze di tutela giurisdizionale effettiva ex articolo 47 della Carta e di buona amministrazione della giustizia, il termine di ricorso contro la decisione di accertamento delle molestie decorre anch’esso dalla notifica della decisione dell’Ufficio di presidenza adottata a seguito del reclamo interno. Ne consegue la ricevibilità del ricorso su tutti gli atti impugnati.
Primo motivo: violazione dei diritti della difesa e accesso al fascicolo
Il Tribunale distingue tra la giurisprudenza relativa al denunciante molestato, che concerne il diritto di essere ascoltato e di ricevere una sintesi delle deposizioni per tutela della riservatezza, e la situazione della persona accusata di molestie, alla quale si applica pienamente il principio generale del rispetto dei diritti della difesa.
Per la Corte e il Tribunale, in un procedimento che può sfociare in una sanzione, la persona interessata deve avere accesso a tutti gli elementi del fascicolo, a carico e a discarico, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, e deve poterli contestare efficacemente prima che sia adottata una decisione lesiva. Nel caso concreto, la ricorrente aveva ricevuto solo il contenuto delle denunce, ma non le dichiarazioni rese dai due assistenti davanti al comitato consultivo né l’integrale documentazione su cui il comitato e il presidente avevano fondato le loro conclusioni, inclusi messaggi di posta elettronica e messaggi di testo.
Il Tribunale respinge gli argomenti del Parlamento secondo cui:
- l’accesso al fascicolo dipenderebbe da una specifica richiesta dell’interessata;
- la riservatezza dei documenti giustificherebbe una limitazione non meglio specificata;
- sarebbe sufficiente che i documenti fossero già noti alla ricorrente perché a lei inviati o da lei provenienti.
Richiamando la giurisprudenza OZ/BEI e HF/Parlamento, il Tribunale conclude che la mancata comunicazione del materiale rilevante ha privato la ricorrente di una possibilità, anche minima, di difendersi meglio e che l’irregolarità ha inciso inevitabilmente sul contenuto delle decisioni adottate.
Effetti della violazione e annullamento delle decisioni
Accertata la violazione dei diritti della difesa, il Tribunale annulla tutte le decisioni impugnate.
In particolare:
- la decisione del presidente che qualifica la condotta come molestia psicologica è annullata perché adottata senza che la ricorrente potesse conoscere e contestare utilmente gli elementi di fatto e di prova decisivi;
- la decisione sanzionatoria è annullata perché fondata proprio su quella constatazione illegittima;
- la decisione dell’Ufficio di presidenza è annullata perché conferma la sanzione e si basa a sua volta su una valutazione viziata del procedimento e della constatazione di molestie.
Il Tribunale precisa che non è necessario esaminare gli altri motivi di ricorso né le domande istruttorie, poiché il vizio relativo ai diritti della difesa è già sufficiente a definire la controversia.
Domanda subordinata di derubricazione della sanzione
La ricorrente chiedeva, in subordine, di ritenere la sanzione sproporzionata e di derubricarla alla nota di biasimo prevista dall’articolo 166, paragrafo 3, lettera a), del regolamento interno. Il Tribunale non si pronuncia su tale domanda, perché assorbita dall’accoglimento della domanda principale di annullamento.
Domanda di risarcimento
La ricorrente domandava anche un risarcimento pecuniario, sostenendo di aver subito danni patrimoniali e morali, oltre a chiedere misure di riparazione pubblica. Il Tribunale respinge la domanda risarcitoria.
Per il danno patrimoniale legato alla perdita dell’indennità di soggiorno, osserva che la restituzione o il ristoro economico è una possibile conseguenza dell’esecuzione della sentenza di annullamento ex articolo 266 TFUE, e quindi non fonda una autonoma condanna risarcitoria in questa sede.
Quanto al danno morale, il Tribunale ricorda che l’annullamento dell’atto illegittimo costituisce di regola una riparazione sufficiente, salvo prova di un danno distinto, che non è stata fornita. Inoltre, la ricorrente non aveva indicato in modo adeguato, ai fini dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il comportamento specifico imputato al Parlamento, il nesso causale e l’entità del danno; né aveva giustificato la produzione tardiva di alcune prove.
Sono infine respinte le richieste dirette a ordinare al Parlamento o al presidente di compiere specifiche comunicazioni pubbliche o atti di divulgazione: il Tribunale ricorda che non può impartire ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione, pena l’usurpazione delle loro prerogative amministrative.
Spese e dispositivo
Poiché il Parlamento è sostanzialmente soccombente, viene condannato alle spese.
Il dispositivo annulla:
- la decisione del presidente del Parlamento del 2 ottobre 2018 sulla qualificazione come molestie psicologiche;
- la decisione del presidente del Parlamento del 2 ottobre 2018 che infligge la sanzione della perdita dell’indennità di soggiorno per dodici giorni;
- la decisione dell’Ufficio di presidenza del 12 novembre 2018 sul reclamo interno.
Il ricorso è respinto per il resto.
Principi affermati
La sentenza afferma, in sintesi, che:
- il reclamo interno facoltativo previsto dal regolamento interno del Parlamento non priva il deputato del diritto di ricorso giurisdizionale ex articolo 263 TFUE;
- quando accertamento delle molestie e sanzione sono strettamente connessi, il giudice dell’Unione deve poter esaminare insieme tutti gli atti della procedura;
- la persona accusata di molestie ha diritto a un accesso effettivo al fascicolo e a conoscere gli elementi probatori su cui si fondano gli addebiti;
- la mancata comunicazione di tali elementi comporta la violazione dei diritti della difesa e l’annullamento degli atti adottati all’esito del procedimento;
- l’annullamento dell’atto può, di regola, soddisfare il pregiudizio morale, salvo prova specifica di un danno ulteriore.
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