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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-481/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 febbraio 2021. — DB contro Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 14, paragrafo 3 – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) – Abuso di mercato – Sanzioni amministrative aventi carattere penale – Omessa collaborazione con le autorità competenti – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di mantenere il silenzio e di non contribuire alla propria incolpazione. — Causa C-481/19

Giurisprudenza europea62019CJ0481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha affrontato il rapporto tra poteri investigativi delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari e diritto al silenzio della persona fisica indagata. Ha chiarito che, anche nelle procedure per abuso di mercato potenzialmente sanzionate in modo "penale" in senso convenzionale, non può essere punito il rifiuto di rispondere a domande autoincriminanti. Le disposizioni della direttiva 2003/6 e del regolamento 596/2014 sono state interpretate in modo conforme alla Carta, senza necessità di dichiararne l’invalidità.

Diritto al silenzio nelle indagini Consob su abuso di informazioni privilegiate e omessa collaborazione: gli Stati membri possono escludere la sanzione della persona fisica che rifiuti di rispondere a domande autoincriminanti.

La questione giuridica

Se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE e l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 debbano essere interpretati, alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, nel senso che impongono agli Stati membri di sanzionare una persona fisica che, nell’ambito di un’indagine dell’autorità competente, rifiuti di rispondere a domande dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito amministrativo di natura punitiva o per un reato; e, in subordine, se tali disposizioni siano valide alla luce della Carta.

Principio di diritto

Gli articoli 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE e 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, devono essere interpretati nel senso che non impongono di sanzionare una persona fisica che, nell’ambito di un’indagine dell’autorità competente in materia di abusi di mercato, si rifiuti di fornire risposte idonee a far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale o per un reato; gli Stati membri devono quindi garantire il diritto al silenzio e non possono comminare la sanzione in tali casi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 47, 48, 51, 52, paragrafo 3, TUE/TFUE? (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)
  • Direttiva 2003/6/CE
  • Articolo 12, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 3, direttiva 2003/6/CE
  • Regolamento (UE) n. 596/2014
  • Articolo 23, paragrafi 2 e 3, articolo 30, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) n. 596/2014
  • Articolo 6 CEDU

Diritto al silenzio e sanzioni per omessa collaborazione nelle indagini Consob su abuso di mercato

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte costituzionale italiana, riguarda la compatibilità con la Carta del regime sanzionatorio previsto in materia di abuso di informazioni privilegiate e di omessa collaborazione con l’autorità di vigilanza. Il caso nasce da sanzioni irrogate dalla Consob a DB per insider trading e per il rifiuto di rispondere a domande nel corso di un’audizione.

Fatti e procedimento principale

La Consob aveva inflitto a DB:

  • due sanzioni pecuniarie per abuso di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 187 bis del Testo unico;
  • una sanzione per violazione dell’articolo 187 quinquiesdecies del Testo unico, poiché DB, dopo avere chiesto rinvii dell’audizione, si era presentato ma aveva rifiutato di rispondere alle domande.

La Corte d’appello di Roma aveva respinto l’opposizione. In cassazione, la Corte suprema di cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, e la Corte costituzionale ha ritenuto necessario interrogare la Corte di giustizia sulla portata degli articoli 47 e 48 della Carta in rapporto alla disciplina UE sugli abusi di mercato.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte ha richiamato:

  • la direttiva 2003/6/CE, in particolare gli articoli 12 e 14, paragrafo 3;
  • il regolamento (UE) n. 596/2014, in particolare gli articoli 23 e 30, paragrafo 1, lettera b);
  • la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 47 e 48;
  • l’articolo 6 CEDU, quale parametro interpretativo dei diritti corrispondenti della Carta.

La Corte ha inoltre ricordato che l’articolo 30 del regolamento 596/2014 consente agli Stati membri di non prevedere sanzioni amministrative se la medesima condotta è già punita penalmente nel diritto nazionale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se le norme UE sugli abusi di mercato consentano di non sanzionare il rifiuto di rispondere a domande autoincriminanti;
  • se, in caso contrario, tali disposizioni siano compatibili con gli articoli 47 e 48 della Carta, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU sul diritto al silenzio.

Ragionamento della Corte

La Corte ha innanzitutto dichiarato ricevibili le questioni, ritenendo non manifestamente irrilevante anche il regolamento 596/2014, pur non applicabile ratione temporis ai fatti, poiché il giudice nazionale aveva evidenziato un nesso di continuità tra la vecchia e la nuova disciplina e l’eventuale ricaduta sulla norma interna ancora vigente.

Nel merito, la Corte ha affermato che il diritto al silenzio fa parte delle garanzie dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48 della Carta, e deve essere interpretato tenendo conto dell’articolo 6 CEDU come soglia minima di tutela. Tale diritto protegge la persona fisica dall’obbligo di contribuire con dichiarazioni o informazioni alla propria incriminazione.

La Corte ha precisato che:

  • il diritto al silenzio non copre qualsiasi forma di mancata collaborazione, per cui non legittima il rifiuto di presentarsi o le manovre dilatorie;
  • esso si applica però quando le risposte richieste possano far emergere la responsabilità della persona per un illecito amministrativo avente carattere penale o per un reato;
  • nelle procedure sugli abusi di mercato, alcune sanzioni amministrative della Consob hanno carattere sostanzialmente penale secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza UE e dalla Corte EDU.

La Corte ha distinto la giurisprudenza in materia di concorrenza, che impone alle imprese di fornire informazioni fattuali ma non di ammettere la violazione, osservando che essa riguarda persone giuridiche e non può essere trasposta alle persone fisiche indagate per insider trading.

Quanto all’interpretazione delle norme UE, la Corte ha rilevato che i testi dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6 e dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 596/2014 non impongono espressamente di sanzionare il rifiuto di rispondere a domande autoincriminanti; al contrario, possono essere letti in modo conforme alla Carta nel senso di lasciare agli Stati membri la possibilità di non prevedere tale sanzione.

Decisione

La Corte ha risposto che l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE e l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, devono essere interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica che, nell’ambito di un’indagine dell’autorità competente, rifiuti di fornire risposte idonee a far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale o per un reato.

Principio affermato

Nel diritto UE sugli abusi di mercato, il potere delle autorità competenti di richiedere informazioni non può tradursi, nei confronti di una persona fisica, in una sanzione per il rifiuto di risposte autoincriminanti: gli Stati membri devono garantire il rispetto del diritto al silenzio quando la risposta potrebbe esporre l’interessato a responsabilità penale o a sanzioni amministrative sostanzialmente penali.

Come è indicizzato

Materieabuso di mercatodiritto al silenziosanzioni amministrative aventi carattere penalecooperazione con le autorità di vigilanzatutela dei diritti fondamentali

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