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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-258/20

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 3 febbraio 2021. — Oleksandr Viktorovych Klymenko contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa T-258/20

Giurisprudenza europea62020TJ0258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato, nella parte relativa a Oleksandr Viktorovych Klymenko, la decisione PESC 2020/373 e il regolamento di esecuzione 2020/370 che prorogavano il congelamento dei fondi nei suoi confronti. Ha ritenuto che il Consiglio non avesse dimostrato di aver verificato adeguatamente il rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva nei procedimenti penali ucraini posti a base delle misure. Il Tribunale ha tuttavia mantenuto gli effetti della decisione PESC fino alla scadenza del termine per l’impugnazione, o fino al rigetto di eventuale impugnazione.

Misure restrittive sull’Ucraina: il Tribunale annulla il mantenimento del nome di Klymenko nell’elenco perché il Consiglio non ha verificato in modo sufficientemente fondato il rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva nei procedimenti ucraini richiamati

La questione giuridica

Se il Consiglio, nel mantenere misure restrittive fondate su procedimenti penali avviati da autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi pubblici e abuso d’ufficio, avesse adempiuto l’obbligo di verificare che le decisioni dello Stato terzo fossero state adottate nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; e se la motivazione addotta fosse sufficiente a dimostrarlo.

Principio di diritto

Quando il Consiglio mantiene misure restrittive basate su una decisione o su procedimenti penali di uno Stato terzo relativi ad appropriazione indebita di fondi pubblici, deve verificare concretamente, sulla base di elementi sufficientemente solidi, che tali decisioni siano state adottate nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della persona interessata; non può accontentarsi di indicazioni laconiche o non verificate né di decisioni meramente procedurali che non dimostrino, di per sé, la regolarità sostanziale dei procedimenti. In mancanza di tale verifica, il mantenimento del nominativo nell’elenco è illegittimo ed è annullato.

Norme richiamate

  • articolo 263 TFUE
  • articolo 264 TFUE
  • articolo 280 TFUE
  • articolo 288 TFUE
  • articolo 60 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 83 del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 106 del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articolo 6 TUE
  • decisione 2014/119/PESC
  • regolamento (UE) n. 208/2014
  • decisione (PESC) 2015/143
  • regolamento (UE) 2015/138
  • decisione (PESC) 2020/373
  • regolamento di esecuzione (UE) 2020/370

Misure restrittive nei confronti di Oleksandr Viktorovych Klymenko in relazione alla situazione in Ucraina

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto avverso la proroga delle misure restrittive adottate nell’ambito della PESC e dell’esecuzione del regime di congelamento dei fondi relativo alla situazione in Ucraina. Il Tribunale, Quinta Sezione, esamina il mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco dei soggetti soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche.

Fatti e svolgimento del contenzioso

Il ricorrente, già Ministro delle Entrate e delle Imposte dell’Ucraina, era stato inizialmente inserito nell’elenco con atti del 2014, poi confermato e prorogato da successivi atti annuali del Consiglio. Nel tempo, il ricorrente ha impugnato più volte tali atti dinanzi al Tribunale; alcune decisioni sono state annullate in contenziosi precedenti, mentre altre sono state respinte o annullate in seguito a impugnazione.

Per il periodo 2020-2021, gli atti impugnati mantenevano il suo nome nell’elenco sulla base del fatto che egli era ancora sottoposto a procedimenti penali in Ucraina per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici e abuso d’ufficio. Il Consiglio aggiungeva una specifica attestazione secondo cui, secondo le informazioni nel fascicolo, i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sarebbero stati rispettati, richiamando varie decisioni di giudici istruttori ucraini.

Normativa e quadro giuridico rilevante

La decisione si inserisce nel quadro della decisione 2014/119/PESC e del regolamento (UE) n. 208/2014, come modificati, che consentono il congelamento di fondi di persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini o di violazioni dei diritti umani. Il criterio di inserimento, come precisato dalla decisione 2015/143 e dal regolamento 2015/138, include anche le persone sottoposte a indagine dalle autorità ucraine per tali condotte.

Sul piano dei diritti fondamentali, il Tribunale richiama gli articoli 47 e 48 della Carta e l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, nonché l’articolo 6 TUE, quale parametro per valutare il rispetto dei diritti di difesa e della tutela giurisdizionale effettiva. In materia processuale, vengono richiamati anche gli articoli 263, 264 e 280 TFUE e l’articolo 60 dello Statuto della Corte.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente deduceva, tra l’altro, un errore manifesto di valutazione e la violazione dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva. Sosteneva che il Consiglio non avesse verificato adeguatamente:

  • lo stato reale dei procedimenti penali in Ucraina;
  • la regolarità delle decisioni procedurali richiamate dal Consiglio;
  • il rispetto del termine ragionevole del procedimento;
  • la fondatezza delle affermazioni circa la sua iscrizione in un elenco internazionale di persone ricercate.

Il Tribunale concentra l’analisi sui motivi relativi alla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, trattandoli congiuntamente all’errore manifesto di valutazione.

Ragionamento del Tribunale: obbligo di verifica del Consiglio

Il Tribunale ribadisce la giurisprudenza secondo cui, quando le misure restrittive si fondano sulla decisione di uno Stato terzo di avviare o condurre un procedimento penale, il Consiglio deve accertarsi che quella decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Non è sufficiente una verifica astratta o formale: il Consiglio deve disporre di una base fattuale sufficientemente solida e indicare nella motivazione di aver svolto tale controllo.

Il fatto che lo Stato terzo aderisca alla CEDU non esonera il Consiglio da questo obbligo. Inoltre, le decisioni procedurali nazionali richiamate dal Consiglio possono al più dimostrare l’esistenza di un contesto processuale, ma non bastano, di per sé, a provare che i procedimenti siano stati avviati e condotti nel rispetto dei diritti fondamentali dell’interessato.

Valutazione concreta degli elementi invocati dal Consiglio

Il Tribunale osserva che il Consiglio si era basato su lettere dell’Ufficio del procuratore generale dell’Ucraina e su alcune decisioni di giudici istruttori ucraini. Tuttavia, tali elementi non dimostravano in modo adeguato che il Consiglio avesse realmente verificato il rispetto dei diritti del ricorrente nei procedimenti 113 e 521.

In particolare:

  • le decisioni giudiziarie richiamate erano per lo più atti procedurali e non dimostravano, da sole, la regolarità sostanziale del procedimento;
  • il Consiglio non aveva spiegato in modo convincente perché si fosse limitato a informazioni laconiche o imprecise dell’UPG;
  • non risultava che avesse verificato la base fattuale dell’affermazione secondo cui il ricorrente fosse inserito in un elenco internazionale di persone ricercate, dato rilevante per una delle misure cautelari richiamate;
  • il Consiglio non aveva adeguatamente affrontato il tema della durata dei procedimenti, che al momento degli atti impugnati risultavano ancora in fase di indagine preliminare, nonostante riguardassero fatti risalenti al periodo 2011-2014.

Il Tribunale richiama anche la giurisprudenza secondo cui, quando una persona è soggetta a misure restrittive da molti anni per via di sostanzialmente le stesse indagini preliminari, il Consiglio deve esaminare con particolare attenzione il rischio di violazione del diritto a un giudizio entro un termine ragionevole.

Esito sull’errore di valutazione

Alla luce degli elementi di causa, il Tribunale conclude che non è dimostrato che il Consiglio, prima dell’adozione degli atti impugnati, si sia effettivamente assicurato che le autorità ucraine avessero rispettato i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente. Ne deriva un errore di valutazione del Consiglio nel mantenere il suo nome nell’elenco.

Dispositivo e mantenimento degli effetti

Il Tribunale annulla la decisione (PESC) 2020/373 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 nella parte in cui mantengono il nome di Klymenko nell’elenco. Accoglie inoltre la richiesta del Consiglio di mantenere gli effetti della decisione PESC fino alla scadenza del termine per proporre impugnazione, oppure, se l’impugnazione è proposta, fino al suo rigetto, al fine di salvaguardare la certezza del diritto.

Portata pratica della pronuncia

La decisione conferma che, nelle misure restrittive fondate su procedimenti di uno Stato terzo, il Consiglio deve svolgere un controllo sostanziale e documentato sul rispetto dei diritti fondamentali della persona interessata. Per gli operatori, la sentenza rafforza il principio secondo cui non basta la mera esistenza di procedimenti penali all’estero: occorre che la base fattuale e la verifica del rispetto delle garanzie processuali siano realmente solide e comprensibili nella motivazione dell’atto UE.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei fondidiritti della difesatutela giurisdizionale effettiva

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