Ordinanza n. 178/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: A) dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 02/2026 (Prot. n. 0001609-1), rilasciata in data 03.02.2026 dal Responsabile dell'attività di tutela paesaggistica del Comune di Montecorvino Pugliano; B) del presupposto Parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza SABAP per le province di Salerno e Avellino (Prot. MIC|MIC_SABAP-SA|21/01/2026|0001233-P).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione paesaggistica n. 02/2026 del Comune di Montecorvino Pugliano e presupposto parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'autorizzazione paesaggistica comunale e il presupposto parere della Soprintendenza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti; emerge soltanto che le prescrizioni paesaggistiche sono collegate a problematiche urbanistico-edilizie ritenute non ancora risolte.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione delle misure cautelari. In particolare, il Collegio ha rilevato che non sembrano risolte le problematiche urbanistico-edilizie alle quali si collegano i profili paesaggistici valorizzati nelle prescrizioni impugnate. Ogni valutazione definitiva sulla legittimità dell'autorizzazione paesaggistica e del parere della Soprintendenza è stata rinviata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un'autorizzazione paesaggistica può essere negata quando i profili paesaggistici impugnati risultino collegati a problematiche urbanistico-edilizie non ancora risolte, rinviando al giudizio di merito la valutazione definitiva della legittimità dell'atto.
- Il rigetto dell'istanza cautelare non implica una decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati quando il giudice rinvia espressamente ogni valutazione al merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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