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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44887/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza che dichiarava estinto il reato di ricettazione a seguito di esito positivo della messa alla prova, lamentando la violazione dell'art. 168-bis c.p. per l'omessa previsione del risarcimento del danno in favore della persona offesa, anche attraverso misure riparatorie

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che, sebbene il procuratore generale sia legittimato ad impugnare l'ordinanza di messa alla prova e la successiva sentenza, l'obbligo di prevedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 168-bis c.p. sussiste solo quando il danno sia determinabile o sia stato richiesto dalla persona offesa regolarmente citata. Se la persona offesa non ha avanzato richiesta o il danno non è determinabile, il positivo esito del percorso di messa alla prova (lavori di pubblica utilità e affidamento ai servizi sociali) può giustificare la dichiarazione di estinzione del reato. Nel caso di specie non risultava specificato se il cellulare fosse stato restituito né quali attività riparatorie fossero previste, per cui il programma di pubblica utilità disposto dal giudice è stato ritenuto idoneo a giustificare l'estinzione del reato

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    La messa alla prova comporta l'obbligo del risarcimento del danno ove possibile; tuttavia il risarcimento è condizione imprescindibile dell'ammissione al beneficio solo se il danno è determinabile o è stato richiesto dalla persona offesa regolarmente citata

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova e il giudizio sul programma presentato dall'imputato; il giudice valuta l'adeguatezza del programma anche con riferimento all'idoneità al reinserimento sociale e alla capacità dell'imputato di sostenere un risarcimento

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    Prevede la comunicazione dell'ordinanza di ammissione alla prova e la possibilità di impugnazione da parte del Procuratore generale (ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, il P.G. è legittimato ad impugnare)

  • art. 128 cod. proc. pen.

    Regola la comunicazione degli atti processuali; la regolarità della comunicazione dell'ordinanza di messa alla prova è rilevante ai fini dell'impugnazione

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, in caso di omessa comunicazione dell'ordinanza di messa alla prova, il Procuratore può impugnare insieme alla sentenza per dedurre motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica i motivi per i quali è proponibile il ricorso per cassazione; richiamato in relazione all'impugnazione proposta dal Procuratore generale

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la concessione delle circostanze attenuanti e per la valutazione del programma di messa alla prova in termini di idoneità al reinserimento e capacità economica dell'imputato a concorrere al risarcimento

  • Sez. U. 27/10/2022, "Pm c. Società la Sportiva"

    Pronuncia delle Sezioni Unite che ha delineato il sistema di impugnazioni avverso l'ordinanza di messa alla prova e la sentenza di estinzione, confermando la legittimazione del Procuratore generale ad impugnare l'ordinanza comunicata

  • Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019

    Giurisprudenza richiamata secondo cui la valutazione sull'adeguatezza del programma presentato deve considerare anche le condizioni di vita dell'imputato e la corrispondenza a uno sforzo massimo sostenibile, con possibilità per il giudice di verificare le condizioni economiche ex art. 464-bis, comma 5

Massime di principio

  • La messa alla prova impone l'obbligo di risarcimento del danno solo se il danno è determinabile o la persona offesa lo ha chiesto dopo essere stata regolarmente citata; in assenza di ciò il giudice può comunque dichiarare estinto il reato se il programma di messa alla prova è stato eseguito positivamente
  • Il Procuratore generale è legittimato ad impugnare l'ordinanza di ammissione alla prova e la successiva sentenza, ma l'impugnazione può avere esito negativo se non sussistono i presupposti per ritenere obbligatorio il risarcimento
  • Il giudice, nell'autorizzare la messa alla prova, deve valutare l'idoneità del programma rispetto al reinserimento sociale e alla situazione economica dell'imputato, verificando se lo sforzo riparatorio richiesto sia effettivamente sostenibile
  • Per la persona offesa è importante presentare istanza o partecipare al procedimento di messa alla prova per far valere il diritto al risarcimento; in assenza di intervento della vittima il percorso riparatorio alternativo può risultare sufficiente
  • Se il bene materiale (es. cellulare) è stato restituito o se esistono concrete attività riparatorie documentabili, il giudice può tenerne conto per giustificare l'estinzione del reato anche senza un risarcimento economico formalmente determinato
  • Per chi impugna (es. P.M.) è utile dedurre puntualmente, e supportare con elementi probatori, l'entità del danno o l'omissione di atti riparatori da parte dell'imputato per avere maggiori possibilità di ottenere l'annullamento della sentenza

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