Sentenza n. 981/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento dell'UTG – Prefettura di Milano del 10 maggio 2023; nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali ed in particolare: - del provvedimento della Prefettura UTG di Milano prot. 0119281 del 13 aprile 2023; - del provvedimento della Prefettura UTG di Milano prot. 0124950 del 18 aprile 2023; - della comunicazione della Prefettura di Milano del 5.6.23; Nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi rimborsata la differenza tra le tariffe applicate e quelle previste dall'allegato B al decreto prefettizio di costituzione dell'elenco dei custodi (doc. 4,5,6) per la conseguente condanna dell'amministrazione a procedere alla liquidazione di tali somme
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti prefettizi del 13 e 18 aprile 2023 che imponevano ai custodi iscritti nell’elenco di ricevere e custodire veicoli, nonché determinazione del 10 maggio 2023 che applicava a tali custodi le tariffe convenzionali del Custode acquirente
Esito
Favorevole al ricorrente (custode giudiziario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, iscritta nell’elenco prefettizio previsto dall’art. 8 d.P.R. n. 571/1982 e operante nel settore del soccorso stradale e della custodia giudiziaria, contestava anzitutto gli ordini prefettizi del 13 e 18 aprile 2023, adottati ai sensi dell’art. 2 TULPS, con i quali le era stato intimato di ricevere e custodire veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fino alla disponibilità di posti presso il Custode acquirente. Contestava inoltre la determinazione del 10 maggio 2023, con cui la Prefettura aveva stabilito che ai custodi iscritti nell’elenco si applicassero le tariffe pattuite nel contratto stipulato con il Custode acquirente, anziché i valori tabellari allegati al provvedimento prefettizio di approvazione dell’elenco. La ricorrente sosteneva che il rapporto convenzionale tra Prefettura e Custode acquirente fosse estraneo ai custodi dell’elenco e non potesse produrre effetti nei loro confronti. Chiedeva altresì l’accertamento del diritto alla differenza tariffaria e la condanna dell’Amministrazione alla relativa liquidazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile, per tardività, l’impugnazione delle ordinanze del 13 e 18 aprile 2023. Tali atti erano stati notificati alla ricorrente il giorno stesso della loro adozione, incidevano immediatamente sulla sua posizione giuridica e risultavano quindi già definitivi al momento della notificazione del ricorso, avvenuta il 7 luglio 2023. L’esecuzione degli ordini confermava inoltre la piena conoscenza degli atti. Il Tribunale ha invece accolto l’impugnazione della determinazione del 10 maggio 2023 e l’ha annullata. L’art. 8 d.P.R. n. 571/1982 continua a trovare applicazione, sebbene in via ridotta e temporanea, nelle fasi di discontinuità del sistema imperniato sul Custode acquirente previsto dall’art. 214-bis d.lgs. n. 285/1992. Il potere autoritativo esercitato nei confronti dei custodi iscritti nell’elenco ha un fondamento distinto dal rapporto convenzionale con il Custode acquirente. Ne consegue che le tariffe pattuite in tale rapporto non possono essere estese ai soggetti estranei al contratto, anche in applicazione dell’efficacia degli accordi limitata alle parti prevista dall’art. 1372 c.c. L’Amministrazione deve pertanto applicare i valori tabellari allegati al provvedimento prefettizio di approvazione dell’elenco. La domanda di condanna alla restituzione delle differenze tariffarie è stata dichiarata inammissibile per genericità, poiché la ricorrente non aveva indicato gli importi percepiti né le differenze richieste. Il TAR ha tuttavia precisato, quale effetto conformativo della sentenza, che in sede di ottemperanza l’Amministrazione dovrà quantificare il credito applicando i valori tabellari dell’elenco. Le spese sono state compensate per la parziale soccombenza.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. n. 571/1982
“Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro [...] può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti [...] I prefetti [...] provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti [...] ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli”
La disposizione non è stata abrogata dall’art. 214-bis d.lgs. n. 285/1992, ma opera in via residuale e temporanea nelle fasi di discontinuità del servizio affidato al Custode acquirente; il relativo potere autoritativo non deriva dal contratto stipulato con quest’ultimo.
art. 214-bis d.lgs. n. 285/1992
Ha introdotto il sistema ordinario, fondato su gare e su un Custode acquirente, per la gestione dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo; l’art. 8 d.P.R. n. 571/1982 conserva un ambito applicativo residuale.
art. 2 TULPS
È stato indicato quale base degli ordini prefettizi che imponevano ai custodi iscritti nell’elenco di ricevere e custodire temporaneamente i veicoli.
art. 1372 c.c.
Il principio dell’efficacia del contratto tra le sole parti impedisce di estendere ai custodi estranei le tariffe convenzionali del contratto tra Prefettura e Custode acquirente.
art. 34 c.p.a.
Consente al giudice di precisare l’effetto conformativo dell’annullamento, imponendo all’Amministrazione, in sede di ottemperanza, di quantificare il credito secondo i valori tabellari applicabili.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili; il TAR ne ha escluso la compatibilità con l’azione di condanna generica prevista dall’art. 278 c.p.c.
art. 278 c.p.c.
L’azione di condanna generica non è ammissibile nel giudizio amministrativo, poiché contrasta con la concentrazione e la rapidità della tutela e, nel caso concreto, la ricorrente disponeva degli elementi per quantificare la pretesa.
Massime di principio
- L’art. 8 d.P.R. n. 571/1982, pur dopo l’introduzione del sistema del Custode acquirente previsto dall’art. 214-bis d.lgs. n. 285/1992, conserva un’applicazione residuale e temporanea nelle fasi di discontinuità del servizio, ma non può essere utilizzato per eludere il ricorso alla gara o come strumento ordinario di gestione della custodia.
- Il potere autoritativo con cui l’Amministrazione affida temporaneamente la custodia dei veicoli ai soggetti iscritti nell’elenco prefettizio ha un fondamento giuridico distinto dal rapporto contrattuale con il Custode acquirente; pertanto, le condizioni economiche del contratto con quest’ultimo non sono automaticamente applicabili ai custodi estranei al contratto.
- In assenza di una specifica base normativa, l’Amministrazione non può estendere ai soggetti iscritti nell’elenco prefettizio le tariffe convenzionali previste dal contratto stipulato con il Custode acquirente, dovendo applicare i valori tariffari propri del regime dell’elenco.
- Nel giudizio amministrativo è inammissibile una domanda di condanna generica alla corresponsione di differenze economiche quando il ricorrente dispone degli elementi necessari per indicare l’importo percepito e quello richiesto.
- L’esecuzione di un provvedimento immediatamente lesivo, unitamente alla sua notificazione, dimostra la piena conoscenza dell’atto e fa decorrere il termine per la relativa impugnazione; il ricorso proposto oltre tale termine è irricevibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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