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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06706/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva rigettato il suo appello e confermato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione al decreto di omologazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore. Con l'unico motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 8 e 9 della Tariffa, parte I, allegata al medesimo decreto, sostenendo che al decreto di omologa dovesse applicarsi l'art. 8, lett. a), e non l'art. 9; di conseguenza, la base imponibile e l'aliquota avrebbero dovuto essere determinate in funzione della natura dei beni trasferiti, con tassazione dei soli crediti ceduti all'assuntore e non dell'intero importo richiesto dall'Ufficio. La ricorrente richiamava il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, nel concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore, l'imposta si commisura al valore dei beni e diritti trasferiti, senza includere l'accollo dei debiti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata ritenuta erronea perché il giudice di appello aveva applicato un criterio di tassazione non coerente con l'art. 8, lett. a), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. La Corte ha ribadito che, in caso di concordato fallimentare con terzo assuntore, l'imposta di registro va calcolata in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti trasferiti; il debito accollato non entra nella base imponibile. Il giudice di rinvio dovrà verificare se, oltre ai crediti indicati dalla società, siano stati effettivamente trasferiti anche altri beni dell'attivo fallimentare, dato che da tale accertamento dipende la corretta quantificazione dell'imposta.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato dalla ricorrente quale norma violata; la Corte valorizza invece il corretto criterio di tassazione derivante dall'art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, in relazione alla natura dei beni trasferiti.

  • art. 8, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    si applica ai trasferimenti nell'ambito del concordato fallimentare con terzo assuntore; l'imposta va commisurata alle imposte previste per i corrispondenti atti e quindi alla natura dei beni trasferiti.

  • art. 8, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    richiama un diverso criterio, fondato sulla condanna, ritenuto non assimilabile all'omologa del concordato con terzo assuntore.

  • art. 9, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    ritenuto inapplicabile al decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore, il decreto di omologazione sconta l'imposta di registro proporzionale in base al valore dei beni e dei diritti effettivamente trasferiti, secondo il criterio dell'art. 8, lett. a), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
  • L'accollo dei debiti connesso alla cessione dell'attivo non concorre, di regola, alla formazione della base imponibile dell'imposta di registro, perché la tassazione riguarda il valore dei beni trasferiti e non l'importo del debito assunto.
  • Quando l'attivo trasferito è composto da soli crediti, la base imponibile deve essere determinata esclusivamente sul valore di tali crediti, salvo verifica di ulteriori beni o diritti inclusi nel trasferimento.
  • Il giudice di merito deve accertare in concreto l'esatta consistenza dell'attivo oggetto di cessione per applicare correttamente la tariffa dell'imposta di registro.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneLiquidazione giudiziale
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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