Cassazione Penale, Sentenza n. 14256/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile (i motivi non erano a prima lettura manifestamente infondati) ma, preso atto che i fatti sono avvenuti il 27/05/2011 e richiamando l'art. 129 c.p.p. per individuare la normativa applicabile, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. Decisione resa il 13/01/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugna la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 648, 485 e 491 c.p., deducendo: 1) mancata assunzione di prova decisiva costituita dai testi della difesa precedentemente ammessi ex art. 468 comma 4 c.p.p. e poi revocati; 2) errore nella configurazione del reato di cui all'art. 648 c.p. con riferimento alla consapevolezza dell'illiceità dell'assegno e mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata (art. 648, comma 2); 3) violazione dell'art. 195 c.p.p. per l'inutilizzabilità della testimonianza del teste Trazza, unica prova a fondamento della responsabilità; 4) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 5) analogo vizio rispetto all'attenuante prevista dall'art. 62-bis c.p.; 6) richiesta di declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma contestata come fonte del capo di imputazione (ricettazione/consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno). Dal testo della sentenza emerge che la Corte non è entrata nel merito dell'accertamento della consapevolezza, avendo dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.
art. 485 c.p.
Norma indicata tra i reati contestati (relativa ad illeciti connessi ai titoli). Anche su questo capo la Corte non ha pronunciato valutazioni di merito per effetto della prescrizione.
art. 491 c.p.
Ulteriore norma penale richiamata nei capi di imputazione; nessun accertamento di merito è stato compiuto per via dell'estinzione del reato.
art. 468 comma 4 c.p.p.
Disciplina l'ammissione dei testi della difesa. Il ricorrente lamenta che testi previamente ammessi sono stati poi revocati; la questione è stata sollevata ma la Cassazione non ha approfondito la valutazione probatoria a causa della dichiarazione di prescrizione.
art. 195 c.p.p.
Regola l'inutilizzabilità della prova testimoniale in talune ipotesi. Il ricorrente deduceva che la testimonianza del teste Trazza fosse inutilizzabile; anche questa censura non è stata decisa nel merito perché la sentenza è stata annullata per prescrizione.
art. 62 n. 4 c.p.
Prevede una specifica attenuante invocata dal ricorrente; la Corte non ha valutato la riconoscibilità dell'attenuante per l'estinzione del reato.
art. 62-bis c.p.
Attenuante prevista dalla norma, sollevata in ricorso; la Corte non ha statuito sul suo riconoscimento a causa della prescrizione.
art. 131-bis c.p.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Era richiesta dal ricorrente ma la Corte non si è pronunciata sul merito per effetto della dichiarazione di prescrizione.
art. 129 c.p.p.
Norma richiamata per stabilire la legge applicabile in relazione alla data del fatto (27/05/2011) ai fini del computo della prescrizione; è stata determinante per concludere che il reato si era estinto per prescrizione.
Massime di principio
- Verificare sempre il termine di prescrizione partendo dalla data del fatto e applicando le norme transitorie (art. 129 c.p.p.): se la prescrizione è già intervenuta, il giudice può annullare senza decidere i profili di merito.
- La ammissione o revoca dei testi della difesa (art. 468 c.p.p.) deve essere tempestivamente impugnata e motivata: però, anche motivi procedurali rilevanti possono rimanere prigionieri dell'effetto salvifico della prescrizione.
- Se la responsabilità è fondata su una unica testimonianza contestata come inutilizzabile (art. 195 c.p.p.), è importante cercare elementi di prova complementari; in assenza, l'esito probatorio può essere incerto, ma la prescrizione può comunque interrompere il giudizio sostanziale.
- Le richieste di attenuanti (art. 62 n.4, art. 62-bis) e di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) vanno formulate con precisi elementi fattuali e probatori; tuttavia, se la prescrizione è intervenuta, queste questioni potrebbero non essere mai valutate dal giudice.
- Presentare ricorso anche se i motivi non appaiono manifestamente infondati è utile per far valere i diritti dell'imputato, ma va sempre valutato l'impatto dei termini di prescrizione: in molti casi la sospensione o il decorso del termine può determinare automaticamente un risultato favorevole senza decidere sul merito.
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