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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14256/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile (i motivi non erano a prima lettura manifestamente infondati) ma, preso atto che i fatti sono avvenuti il 27/05/2011 e richiamando l'art. 129 c.p.p. per individuare la normativa applicabile, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. Decisione resa il 13/01/2022.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, impugna la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 648, 485 e 491 c.p., deducendo: 1) mancata assunzione di prova decisiva costituita dai testi della difesa precedentemente ammessi ex art. 468 comma 4 c.p.p. e poi revocati; 2) errore nella configurazione del reato di cui all'art. 648 c.p. con riferimento alla consapevolezza dell'illiceità dell'assegno e mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata (art. 648, comma 2); 3) violazione dell'art. 195 c.p.p. per l'inutilizzabilità della testimonianza del teste Trazza, unica prova a fondamento della responsabilità; 4) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 5) analogo vizio rispetto all'attenuante prevista dall'art. 62-bis c.p.; 6) richiesta di declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma contestata come fonte del capo di imputazione (ricettazione/consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno). Dal testo della sentenza emerge che la Corte non è entrata nel merito dell'accertamento della consapevolezza, avendo dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 485 c.p.

    Norma indicata tra i reati contestati (relativa ad illeciti connessi ai titoli). Anche su questo capo la Corte non ha pronunciato valutazioni di merito per effetto della prescrizione.

  • art. 491 c.p.

    Ulteriore norma penale richiamata nei capi di imputazione; nessun accertamento di merito è stato compiuto per via dell'estinzione del reato.

  • art. 468 comma 4 c.p.p.

    Disciplina l'ammissione dei testi della difesa. Il ricorrente lamenta che testi previamente ammessi sono stati poi revocati; la questione è stata sollevata ma la Cassazione non ha approfondito la valutazione probatoria a causa della dichiarazione di prescrizione.

  • art. 195 c.p.p.

    Regola l'inutilizzabilità della prova testimoniale in talune ipotesi. Il ricorrente deduceva che la testimonianza del teste Trazza fosse inutilizzabile; anche questa censura non è stata decisa nel merito perché la sentenza è stata annullata per prescrizione.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Prevede una specifica attenuante invocata dal ricorrente; la Corte non ha valutato la riconoscibilità dell'attenuante per l'estinzione del reato.

  • art. 62-bis c.p.

    Attenuante prevista dalla norma, sollevata in ricorso; la Corte non ha statuito sul suo riconoscimento a causa della prescrizione.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Era richiesta dal ricorrente ma la Corte non si è pronunciata sul merito per effetto della dichiarazione di prescrizione.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma richiamata per stabilire la legge applicabile in relazione alla data del fatto (27/05/2011) ai fini del computo della prescrizione; è stata determinante per concludere che il reato si era estinto per prescrizione.

Massime di principio

  • Verificare sempre il termine di prescrizione partendo dalla data del fatto e applicando le norme transitorie (art. 129 c.p.p.): se la prescrizione è già intervenuta, il giudice può annullare senza decidere i profili di merito.
  • La ammissione o revoca dei testi della difesa (art. 468 c.p.p.) deve essere tempestivamente impugnata e motivata: però, anche motivi procedurali rilevanti possono rimanere prigionieri dell'effetto salvifico della prescrizione.
  • Se la responsabilità è fondata su una unica testimonianza contestata come inutilizzabile (art. 195 c.p.p.), è importante cercare elementi di prova complementari; in assenza, l'esito probatorio può essere incerto, ma la prescrizione può comunque interrompere il giudizio sostanziale.
  • Le richieste di attenuanti (art. 62 n.4, art. 62-bis) e di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) vanno formulate con precisi elementi fattuali e probatori; tuttavia, se la prescrizione è intervenuta, queste questioni potrebbero non essere mai valutate dal giudice.
  • Presentare ricorso anche se i motivi non appaiono manifestamente infondati è utile per far valere i diritti dell'imputato, ma va sempre valutato l'impatto dei termini di prescrizione: in molti casi la sospensione o il decorso del termine può determinare automaticamente un risultato favorevole senza decidere sul merito.

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