Cassazione Penale, Sentenza n. 27501/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, deducendo la violazione dell'art. 157 cod. pen. e sostenendo che il termine di prescrizione non era stato calcolato correttamente: per il furto pluriaggravato contestato il termine massimo di prescrizione, secondo il ricorrente, sarebbe stato di anni dodici e mesi sei, e quindi la prescrizione non sarebbe dovuta essere dichiarata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che, con riferimento alle aggravanti contestate (e a prescindere dall'aumento eventualmente derivante dalla recidiva contestata a un solo imputato), la pena edittale massima applicabile al fatto era di anni dieci di reclusione; di conseguenza il termine di prescrizione, calcolato su tale pena massima, non era maturato per il reato commesso il 14 dicembre 2016. La Corte ha inoltre evidenziato l'assenza, nel provvedimento impugnato, di motivazione circa l'eventuale esclusione delle aggravanti. Per questi motivi ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Avezzano, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione: il calcolo del termine di prescrizione deve basarsi sulla pena edittale massima applicabile. Il Procuratore generale denunciava un errore nel calcolo del termine; la Corte ha applicato l'articolo richiamando la necessità di considerare la pena massima risultante dalle aggravanti effettivamente sussistenti.
art. 624 cod. pen.
Norma che definisce il reato di furto: è la fattispecie base contestata agli imputati e forma il nucleo del calcolo della pena da cui deriva il termine di prescrizione.
art. 625 nn. 5 e 7 cod. pen.
Aggravanti specifiche richiamate nella imputazione (le numerazioni nn. 5 e 7 di art. 625 aumentano la gravità del furto). La Corte ha rilevato che, avendo tali aggravanti rilevanza, la pena edittale massima risultante (tenuto conto di esse) condiziona il calcolo della prescrizione e non è stata motivata l'eventuale loro esclusione da parte del Tribunale.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato: richiamata negli atti per definire la partecipazione degli imputati. Rilevante ai fini della qualificazione del fatto, ma non decisiva di per sé per il calcolo della prescrizione salvo che modifichi la pena edittale complessiva.
art. 99 cod. pen.
Norma richiamata negli atti (nel capo di imputazione) in relazione alla partecipazione o concorso di fattispecie; nella pronuncia è utilizzata come riferimento alle circostanze del reato ma la Corte ha posto l'accento sul corretto computo della pena massima a fini prescrizionali.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione va calcolato sulla pena edittale massima risultante dall'applicazione di tutte le aggravanti che il giudice ritiene sussistenti; ogni esclusione di aggravante richiede motivazione esplicita.
- Se il giudice di merito dichiara estinta la pena per prescrizione, la Corte di Cassazione verifica il corretto calcolo del termine sulla pena massima: una motivazione carente sull'insussistenza delle aggravanti comporta annullamento e rinvio.
- La contestazione della recidiva (o di altre circostanze che aumentano la pena) deve essere valutata e motivata dal giudice perché incide direttamente sul computo della prescrizione.
- In caso di errore nella determinazione del termine prescrizionale, la Corte può annullare la sentenza e rinviare il processo per un nuovo esame in diversa composizione.
- Per fatti anteriori a lunghi intervalli temporali è essenziale ricalcolare la prescrizione con attenzione, considerando la pena teorica massima applicabile al momento del fatto e le aggravanti effettive.
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