Sentenza n. 2275/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti risalenti al 1993-1994 relativi alla sospensione dei lavori, alla demolizione di opere edilizie abusive e all'acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale, nonché atti connessi e una nota informativa del 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti adottati dal Comune in relazione a un fabbricato realizzato sine titulo e alle successive domande di condono edilizio, deducendo principalmente l’illegittimità dell’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale perché gli atti prodromici — ordinanze di sospensione dei lavori e di demolizione, nonché il provvedimento di acquisizione — erano stati notificati soltanto all’altro comproprietario e non a lui. Gli atti sono stati conosciuti mediante accesso documentale del marzo 2025. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso in udienza, la possibile tardività del ricorso e, inoltre, la possibile inammissibilità dell’impugnazione della nota comunale del 24 luglio 2024 per la sua natura non provvedimentale e per l’assenza di lesività.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. La nota comunale del 24 luglio 2024 descriveva già tutti gli atti impugnati, indicandone gli estremi e il contenuto; in particolare, qualificava chiaramente l’atto del 20 gennaio 1994 come provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Da tale conoscenza il ricorrente era quindi in grado di percepire l’esistenza e la potenziale lesività degli atti, senza che fosse necessaria una conoscenza integrale e dettagliata del loro contenuto o dei relativi vizi. Il termine di impugnazione decorre dalla conoscenza della portata lesiva e del contenuto oppositivo dell’atto; la successiva acquisizione della copia integrale può consentire la proposizione di motivi aggiunti, ma non riaprire il termine per l’impugnazione principale. Il giudice ha comunque osservato incidentalmente che il ricorso sarebbe stato parzialmente inammissibile perché le censure riguardavano soltanto il provvedimento di acquisizione, mentre erano stati impugnati anche gli altri atti, e perché la nota del 2024 non aveva natura provvedimentale né portata lesiva. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Comune.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Il ricorso di annullamento deve essere proposto entro il termine decadenziale previsto dalla disposizione; il termine decorre dalla conoscenza dell’esistenza e della portata lesiva dell’atto.
art. 41 c.p.a.
La piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione non richiede necessariamente la conoscenza integrale e dettagliata del provvedimento, essendo sufficiente la percezione della sua lesività e del suo contenuto oppositivo.
art. 43 c.p.a.
La conoscenza successiva di ulteriori vizi o del contenuto integrale dell’atto consente, se il ricorso principale è tempestivo, la proposizione di motivi aggiunti, ma non consente di impugnare tardivamente l’atto già conosciuto nella sua portata lesiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione di un provvedimento amministrativo, è sufficiente che l’interessato conosca l’esistenza dell’atto, il suo contenuto essenziale e la sua potenziale portata lesiva; non è necessaria la conoscenza integrale e dettagliata del provvedimento né di tutti i suoi possibili vizi.
- La successiva acquisizione della copia integrale del provvedimento o di ulteriori documenti procedimentali non riapre il termine per proporre il ricorso principale, ma può consentire la deduzione di ulteriori censure mediante motivi aggiunti, purché l’impugnazione originaria sia stata tempestivamente proposta.
- Un atto meramente informativo, privo di natura provvedimentale e di autonoma portata lesiva, non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse; la sua funzione informativa può tuttavia rendere conoscibili gli atti lesivi cui si riferisce e far decorrere il termine per impugnarli.
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