Cassazione Civile, Ordinanza n. 15166/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divisione di beni in comunione. Il tribunale aveva pronunciato la divisione attribuendo i beni agli eredi delle parti originarie e, dopo il decesso di una parte nel corso del processo, aveva emesso un'ordinanza di correzione che sostituiva il nominativo del defunto con quello dei suoi eredi nell'epigrafe e nel contenuto della sentenza. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato la sentenza corretta sostenendo che la correzione non avrebbe potuto limitarsi alla mera sostituzione del nominativo, dovendo il giudice individuare anche le quote spettanti a ciascun erede. La Corte d'appello ha però dichiarato l'appello tardivo, ritenendo che, a seguito della notificazione dell'ordinanza di correzione eseguita dalla cancelleria nel gennaio 2017, decorresse il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto violazione degli artt. 288, 325, 326 e 327 c.p.c., assumendo che il termine breve decorra solo dalla notifica su istanza di parte e che, se la notifica dell'ordinanza di correzione è effettuata dalla cancelleria, resti applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 288 c.p.c. prevede espressamente che le sentenze corrette sono impugnabili, limitatamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dalla notificazione dell'ordinanza di correzione; tale termine ordinario va coordinato con l'art. 325 c.p.c., mentre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. opera solo quando la notificazione dell'ordinanza di correzione non sia stata eseguita. Poiché nel caso concreto la notificazione era avvenuta a cura della cancelleria ed era intervenuta nel gennaio 2017, l'appello proposto il 26 luglio 2017 era tardivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 288 c.p.c.
Le sentenze corrette sono impugnabili limitatamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dalla notifica dell'ordinanza di correzione; la disposizione va letta in coordinamento con le regole generali sui termini di impugnazione.
art. 325 c.p.c.
Il termine ordinario richiamato dall'art. 288 c.p.c. è quello breve di impugnazione, che decorre dalla notificazione dell'atto rilevante.
art. 326 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di limitare la decorrenza del termine breve, ma non accolto dalla Corte.
art. 327 c.p.c.
Opera in via residuale come termine lungo per impugnare quando la notificazione dell'ordinanza di correzione non sia stata eseguita.
art. 121 disp. att. c.p.c.
Prevede che l'ordinanza di correzione sia notificata a cura della cancelleria; tale notificazione produce conoscenza legale dell'atto.
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era già risolta in senso conforme da una giurisprudenza consolidata.
art. 380 bis c.p.c.
Indica il rito camerale accelerato seguito per la decisione.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
Base per la decisione in camera di consiglio nei casi di manifesta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una sentenza è corretta con ordinanza, l'impugnazione è consentita limitatamente alle parti oggetto di correzione e il termine decorre dalla notificazione dell'ordinanza di correzione.
- Il richiamo al "termine ordinario" contenuto nell'art. 288 c.p.c. va inteso come rinvio al termine breve di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c., se l'ordinanza di correzione è stata notificata.
- Se la notificazione dell'ordinanza di correzione è stata eseguita a cura della cancelleria, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. non può essere invocato per differire l'impugnazione.
- La notificazione dell'ordinanza di correzione effettuata dalla cancelleria produce un effetto legale di conoscenza idoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione delle parti corrette.
- In sede di legittimità, un motivo che si ponga in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
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