Sentenza n. 5/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento del decreto M_D AB05933 REG2022 0469203 del 16 agosto 2022, che accoglieva parzialmente il ricorso gerarchico avverso il rapporto informativo n. 46 notificato in data 30 agosto 2022, sull'operato del Serg. Magg. Falcone Enrico relativo al periodo 30 agosto 2021-13 marzo 2022, nella parte in cui asserisce “che le prime due censure risultano infondate, in quanto: l'autorità valutatrice intervenuta nella redazione del documento caratteristico impugnato, ha dichiarato che il valutando, con l'incarico di “sistemista di reti di trasporto”, in conformità alle tabelle organiche, è stato inserito nel Plotone Comando Controllo e Comunicazioni e assegnato al Posto Comando Digitalizzato venendo successivamente scelto come Sottufficiale “Utilizzatore del PCD”. Per comprovate esigenze del valutando lo stesso non ha partecipato a tutte le attività addestrative che hanno coinvolto il Posto Comando Digitalizzato. Gli sono state infatti affidate solo attività in sede e non quelle pratiche addestrative svoltesi all'esterno in area addestrativa e poiché il PCD veniva trasferito in altre sedi addestrative, l'unica sede disponibile era il “Parco Radio”, per il quale il valutando è stato autorizzato a svolgere attività di apertura, chiusura e controllo. L'autorità ha precisato che la mancata menzione, nel giudizio, delle attività volte presso il “Parco Radio”, è da ricondursi al loro carattere saltuario, marginale e non continuativo. La stessa autorità, ha evidenziato, nella relazione tecnica fornita, come non vi sia mai stata dipendenza da altra autorità e come il valutando sia sempre stato alle proprie dirette dipendenze”; di ogni documento precedente o conseguenziale agli stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di parziale accoglimento del ricorso gerarchico e rapporto informativo relativo al servizio svolto dal militare nel periodo 30 agosto 2021 - 13 marzo 2022, reiteratamente ricompilato con conferma della valutazione contestata
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico complesso motivo, il difetto di motivazione, l'eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia, nonché la violazione dell'art. 689 del d.P.R. n. 90/2010, dell'art. 693, comma 1, lettera c), del medesimo d.P.R., dei principi di imparzialità e trasparenza e delle istruzioni ministeriali sulla redazione dei documenti caratteristici. In particolare, ha contestato che il rapporto informativo gli attribuisse lo svolgimento di mansioni generiche, mentre egli era stato impiegato in attività eterogenee, presso più unità organizzative e nell'ambito di un Posto Comando Digitalizzato. Ha inoltre dedotto che il compilatore non avrebbe potuto valutare direttamente tutti gli incarichi svolti, né avrebbe acquisito informazioni o relazioni tecniche dalle autorità militari cui il ricorrente dipendeva per gli ulteriori compiti o durante le assenze del compilatore. La valutazione sarebbe stata quindi fondata su un'istruttoria incompleta e precostituita, non coerente con le singole voci positive della scheda e con la carriera precedentemente caratterizzata da giudizi apicali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il rapporto informativo impugnato. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 689 del d.P.R. n. 90/2010, il documento caratteristico debba essere compilato dall'autorità cui il militare dipende per l'impiego e sulla base di un rapporto di servizio effettivo, così da consentire una valutazione personale, diretta e obiettiva. Quando il militare svolge più incarichi o attività non direttamente conosciute dal compilatore, devono essere indicati gli impieghi considerati e acquisiti elementi informativi dalle autorità competenti; in mancanza di sufficienti elementi, il compilatore deve astenersi dal giudizio secondo le modalità previste dalla disciplina. Nel caso concreto l'Amministrazione aveva erroneamente qualificato le mansioni come generiche, non aveva adeguatamente considerato i diversi incarichi e non aveva acquisito le necessarie informazioni dai superiori che avevano lavorato a stretto contatto con il militare. La reiterata ricompilazione dell'atto con conferma della medesima valutazione non ha sanato gli errori istruttori e procedimentali. Il giudice ha precisato che la valutazione del personale militare esprime discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, ma può essere sottoposta a controllo quando risulti manifestamente arbitraria, irrazionale, illogica o fondata su travisamento dei fatti. Ha quindi annullato la scheda, facendo salvo il potere-dovere dell'Amministrazione di rideterminarsi, anche attribuendo una qualifica finale diversa, purché coerente con i giudizi positivi contenuti nella scheda e con il pregresso procedimento. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese e compensi di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 689 d.P.R. 90/2010
I documenti caratteristici devono essere compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa.
La valutazione deve provenire dall'autorità che abbia un effettivo rapporto di servizio con il militare, tale da consentire un giudizio personale, diretto e obiettivo. In mancanza di sufficienti elementi, il superiore deve astenersi dal giudizio secondo le modalità previste dalla norma.
art. 693, comma 1, lettera c), d.P.R. 90/2010
Quando il militare abbia svolto ulteriori compiti o attività non direttamente conosciuti dal compilatore, devono essere acquisiti elementi di informazione o relazioni tecniche dall'autorità militare competente.
art. 97 Costituzione
I principi di imparzialità e trasparenza concorrono a delimitare l'esercizio del potere valutativo dell'Amministrazione militare.
Massime di principio
- La documentazione caratteristica del personale militare deve essere redatta dall'autorità cui il militare dipende per l'impiego e presuppone un effettivo rapporto di servizio, idoneo a garantire una valutazione personale, diretta e obiettiva.
- Quando il militare svolge contemporaneamente più incarichi o compiti presso strutture diverse, il compilatore deve considerare gli specifici impieghi svolti e acquisire informazioni dalle autorità che abbiano avuto la diretta conoscenza dell'attività e delle qualità del valutato.
- L'autorità che non disponga di elementi sufficienti per formulare un giudizio personale e diretto non può procedere a una valutazione arbitraria, ma deve astenersi dal giudizio o seguire le modalità sostitutive previste dalla disciplina sui documenti caratteristici.
- La discrezionalità tecnica nelle valutazioni del personale militare non sottrae l'atto al sindacato giurisdizionale quando la valutazione sia manifestamente arbitraria, illogica, irrazionale, contraddittoria o fondata sul travisamento dei fatti; il controllo giudiziale riguarda la legittimità del procedimento e della motivazione, non la sostituzione del giudice all'Amministrazione nel merito.
- L'annullamento di una valutazione del personale militare consente all'Amministrazione di rieditare il potere, ma la nuova valutazione deve rispettare le risultanze istruttorie, essere coerente con gli elementi positivi della stessa scheda e tenere conto del pregresso procedimentale.
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